1. Parti contraenti, ambito di applicazione e ordine di prevalenza
1.1 Le presenti Condizioni generali di acquisto si applicano ai contratti conclusi da F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG, Bunsenstraße 9-11, 51145 Köln, Germania, iscritta presso l’Amtsgericht Köln al numero HRA 29365 (di seguito «F&K» o «noi»), in qualità di committente, con imprenditori ai sensi del § 14 BGB, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico (di seguito «fornitore»). L’unica parte contraente è F&K. La denominazione KILIC Gruppe non costituisce un’ulteriore parte contraente.
1.2 Sono compresi gli acquisti di merci, componenti, gruppi assemblati, utensili, attrezzature, nonché prestazioni di fabbricazione, sviluppo, montaggio, manutenzione e altre prestazioni tecniche. La qualificazione giuridica e le norme applicabili dipendono dal contenuto della prestazione effettivamente concordato. Le presenti condizioni non si applicano ai rapporti di lavoro e ai contratti di locazione.
1.3 La presente versione AEB-2026-10-27-R4 si applica nella misura in cui sia validamente inclusa nel rispettivo contratto. A tal fine, facciamo riferimento a questa versione nel nostro ordine o in un accordo quadro e la mettiamo integralmente a disposizione del fornitore prima della conclusione del contratto. Un accordo può essere concluso anche mediante comportamento concludente, purché sussistano i presupposti di legge; ai sensi delle presenti condizioni, il solo silenzio non vale come accettazione. La pubblicazione sul sito, una candidatura come fornitore o una mera conferma di lettura non costituiscono, di per sé, un vincolo contrattuale. Le nuove versioni non modificano i contratti esistenti senza un nuovo accordo. Le nostre condizioni di vendita e di prestazione per i clienti non si applicano ai nostri acquisti.
1.4 Le norme imperative e gli accordi individuali prevalgono. Seguono, per le materie da essi disciplinate, le condizioni espressamente concordate per il singolo ordine in materia di prestazioni, qualità e diritti, che prevalgono sulle presenti condizioni di acquisto. Un Codice di condotta dei fornitori validamente concordato integra le presenti condizioni per gli obblighi di condotta in esso disciplinati; in caso di contrasto prevalgono le presenti condizioni di acquisto, salvo diverso accordo individuale o relativo all’ordine. Ci opponiamo alle condizioni generali del fornitore difformi o integrative. Esse si applicano solo nella misura in cui acconsentiamo alla loro applicabilità. Lo stesso vale per condizioni giuridiche difformi contenute in conferme d’ordine, schede tecniche, documentazione tecnica o documenti di consegna. Il consenso dovrebbe essere documentato in forma testuale a fini probatori. L’accettazione senza riserve di forniture o prestazioni e i pagamenti, di per sé, non costituiscono consenso. Restano ferme le norme di legge in caso di condizioni generali contrastanti.
2. Ordine, conclusione del contratto e modifiche
2.1 Gli ordini e le conferme d’ordine dovrebbero essere effettuati, a fini probatori, in forma testuale, in particolare tramite e-mail. Restano salvi gli accordi individuali, anche verbali, e i requisiti di forma previsti dalla legge. Una richiesta, l’approvazione di un fornitore, una previsione di fatturato o una stima non vincolante del fabbisogno non comportano di per sé un obbligo di acquisto.
2.2 Il contratto si conclude mediante dichiarazioni concordanti. Il fornitore deve evidenziare espressamente nella conferma d’ordine eventuali scostamenti dal nostro ordine; tali scostamenti richiedono il nostro consenso. Ai sensi delle presenti condizioni, il silenzio non vale come accettazione. Un termine vincolante per l’accettazione si applica solo se indicato nell’ordine o altrimenti concordato.
2.3 Quantità concordate, revisioni dei disegni, materiali, processi produttivi, caratteristiche da verificare, siti e termini non possono essere modificati senza il nostro previo consenso, nella misura in cui la modifica possa incidere sulle caratteristiche, sulla qualità, sulla tracciabilità o sulla capacità di consegna concordate. Ai fini probatori, il consenso dovrebbe essere espresso in forma testuale; restano prevalenti gli accordi individuali. Le conseguenze sui costi e sui termini devono essere comunicate e concordate prima dell’attuazione. Restano salvi i diritti legali di modifica e adeguamento.
2.4 Se il fornitore rileva ambiguità, errori o rischi tecnici riconoscibili nelle nostre specifiche, ci informa tempestivamente prima di eseguire la prestazione interessata. Non esegue istruzioni dubbie senza averle chiarite. La sua responsabilità dipende dall’ambito della prestazione assunta; ciò non comporta l’obbligo di una riprogettazione completa non commissionata.
3. Caratteristiche, qualità e documentazione
3.1 Il fornitore deve assicurare quantità, caratteristiche, funzionalità, qualità e documentazione concordate, nonché le caratteristiche dovute per legge. Sono determinanti, in particolare, le specifiche indicate nell’ordine, i disegni con relativo stato di revisione, i materiali, le tolleranze, le superfici, le caratteristiche da verificare e le condizioni d’impiego. I requisiti vincolanti dei clienti comunicati da F&K diventano parte dell’ordine nella misura in cui siano espressamente inclusi.
3.2 Devono essere rispettati i requisiti di sicurezza e conformità previsti dalla legge per l’oggetto della fornitura concordato e per i mercati di destinazione comunicati al fornitore. Le responsabilità del fabbricante, dell’integratore e del gestore sono attribuite in base all’ambito della prestazione; restano fermi gli obblighi inderogabili di legge. Certificazioni o autorizzazioni di settore sono dovute solo se obbligatorie per legge o espressamente concordate.
3.3 Le verifiche concordate devono essere eseguite e documentate in modo tracciabile. Certificati dei materiali, rapporti di prova, documenti di conformità, informazioni per l’uso e la manutenzione e dati di tracciabilità devono essere forniti nella misura prescritta dalla legge e concordata, e associati in modo univoco all’ordine, alla revisione del disegno e ai componenti o lotti interessati. Se richiesti nell’ordine, vi rientrano, ad esempio, certificati di controllo secondo EN 10204, rapporti di verifica dimensionale e documenti relativi ai processi di saldatura, trattamento termico o rivestimento. Tali documenti dovuti costituiscono parte della prestazione. La loro mancanza consente di trattenere i pagamenti solo nella misura prevista dalla legge e proporzionata ai sensi della clausola 4.4. La durata di conservazione e l’accessibilità di ulteriori documenti relativi all’ordine sono stabilite nell’ordine o in un separato accordo sulla qualità.
3.4 Componenti non conformi, scostamenti e sospetti di scambio o contraffazione devono essere comunicati prima della consegna. Una consegna con scostamenti richiede un’autorizzazione riferita espressamente a tali scostamenti. L’approvazione di un campione, disegno o processo non esonera il fornitore dalla responsabilità per l’esecuzione conforme al contratto.
4. Prezzi, fatture e pagamento
4.1 I prezzi concordati si riferiscono all’ambito della prestazione definito. Salvo diverso accordo, comprendono l’imballaggio necessario, la documentazione dovuta e il trasporto fino al luogo di consegna concordato; l’IVA dovuta per legge è indicata separatamente. Prestazioni aggiuntive e maggiori costi richiedono un accordo, salvo che sussista un diritto previsto dalla legge.
4.2 Le fatture devono contenere le indicazioni prescritte dalla legge e consentire una chiara attribuzione all’ordine, alla consegna o alla prestazione. Devono essere rispettati i formati elettronici di fatturazione concordati e i requisiti di legge. Comunichiamo eventuali contestazioni della fattura senza ritardo ingiustificato. Irregolarità puramente formali che non pregiudichino sostanzialmente l’attribuzione e la verifica nel merito non posticipano l’inizio del termine di pagamento.
4.3 Salvo diverso termine concordato, paghiamo entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di una fattura verificabile e dall’esecuzione della consegna o della prestazione fatturata. Per le prestazioni d’opera soggette ad accettazione, il termine decorre non prima dell’accettazione o di un effetto equivalente previsto dalla legge. Gli anticipi e i pagamenti parziali concordati, nonché i diritti legali a pagamenti in acconto, sono soggetti ai rispettivi presupposti e non vengono genericamente rinviati al completamento dell’intero ordine. Restano ferme le norme imperative sull’esigibilità.
4.4 Restano salve per entrambe le parti le eccezioni fondate e i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge. In presenza di vizi tratteniamo solo un importo adeguato secondo i criteri di legge. Gli importi non contestati e non coperti da un legittimo diritto di ritenzione vengono pagati entro i termini. Il pagamento, da solo, non costituisce né accettazione né rinuncia a diritti per vizi o ad altre pretese. In caso di mora nel pagamento si applicano le conseguenze previste dalla legge.
5. Termini, consegna e passaggio del rischio
5.1 I termini di consegna e di esecuzione concordati sono vincolanti. Il fornitore comunica tempestivamente i ritardi prevedibili, indicandone causa, durata presumibile e contromisure previste. Una comunicazione non modifica automaticamente il termine concordato e non sostituisce un necessario accordo di modifica.
5.2 Il luogo di consegna, il destinatario e le istruzioni di spedizione concordate risultano dall’ordine. Una clausola Incoterms si applica solo se concordata con indicazione del luogo e della versione pertinente. Consegne anticipate, quantità eccedenti e consegne parziali non concordate devono essere previamente concordate. Restano salvi i diritti di legge in caso di prestazione eseguita solo parzialmente.
5.3 Salvo diversa clausola di consegna concordata, il fornitore sopporta il rischio di perdita o deterioramento fortuiti fino alla consegna nel luogo concordato. Per le prestazioni d’opera soggette ad accettazione, il passaggio del rischio dipende dall’accettazione o da un effetto equivalente previsto dalla legge. Restano ferme le norme di legge in caso di mora del creditore nell’accettazione.
5.4 In caso di ritardo o di altri inadempimenti ci spettano i diritti previsti dalla legge alle rispettive condizioni. Devono essere rispettate le eventuali necessarie assegnazioni di un termine. I maggiori costi di un approvvigionamento sostitutivo sono risarcibili nella misura dovuta per legge. La penale seguente si applica esclusivamente in presenza dell’accordo separato previsto dalla clausola 5.5; non viene costituita una garanzia indipendente dalla colpa per tutte le conseguenze dei ritardi.
5.5 Una penale è dovuta solo se le parti concordano nel singolo ordine l’applicazione della presente clausola a un termine di consegna o di completamento espressamente indicato e al relativo ambito della prestazione. Se il fornitore incorre in mora rispetto a tale termine per causa a lui imputabile, la penale è pari allo 0,1 % per ogni giorno lavorativo interamente trascorso di ritardo, fino a un massimo complessivo del 5 % del corrispettivo netto effettivamente dovuto per la parte di prestazione in ritardo. Si considera il valore definitivo di tale corrispettivo, eventualmente adeguato a seguito di riduzioni delle quantità o delle prestazioni; le parti di prestazione eseguite tempestivamente e l’IVA sono escluse dal calcolo. Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi previsti dalla legge nel luogo di consegna o di esecuzione concordato.
5.6 Per la medesima parte di prestazione in ritardo, lo stesso periodo di ritardo non viene conteggiato più volte ai fini della penale. Tutte le penali maturate ai sensi della clausola 5.5 per un ordine sono complessivamente limitate al 5 % del corrispettivo netto effettivamente dovuto per l’insieme delle parti di prestazione in ritardo. Una penale maturata viene imputata al risarcimento dei danni dovuti al medesimo ritardo; un ulteriore danno comprovato può essere richiesto alle condizioni previste dalla legge. F&K deve riservarsi il diritto alla penale quando riceve l’adempimento tardivo; resta applicabile il § 341, comma 3 BGB. La modifica di un termine assistito da penale richiede un nuovo accordo espresso.
6. Ricevimento, verifica e accettazione
6.1 Nella misura in cui si applichi il § 377 HGB, esaminiamo la merce dopo la consegna, per quanto ciò sia praticabile nell’ordinario svolgimento degli affari, e denunciamo senza indugio i vizi riconoscibili. I vizi riconoscibili successivamente vengono denunciati senza indugio dopo la loro scoperta. Portata e modalità della verifica dipendono dall’oggetto della fornitura, dal piano di qualità concordato e dalle circostanze dell’ordinario svolgimento degli affari. Restano ferme le conseguenze di legge di una denuncia omessa o tardiva.
6.2 Le prestazioni d’opera sono sottoposte ad accettazione secondo i criteri concordati dopo il completamento e la messa a disposizione dei documenti di prova dovuti. I vizi non sostanziali non impediscono l’accettazione. I vizi rilevati e le riserve dovrebbero essere registrati nel verbale di accettazione. Non sono esclusi in via generale gli effetti legali dell’accettazione, in particolare quelli previsti dal § 640 BGB.
6.3 Una conferma di ricezione documenta di norma l’ingresso della merce; in assenza di una corrispondente dichiarazione non costituisce approvazione tecnica. Una verifica necessaria, un funzionamento di prova o il solo pagamento non sostituiscono un’accettazione concordata. Restano ferme l’interpretazione delle dichiarazioni concrete e le condizioni di legge per un’accettazione tacita o presunta.
7. Garanzia per vizi, adempimento correttivo e regresso
7.1 Per i vizi materiali e giuridici si applicano i diritti previsti dalla legge. Nei contratti di vendita e di fornitura di beni da fabbricare possiamo scegliere, nei limiti di legge, tra riparazione e sostituzione. Per le prestazioni d’opera si applicano le norme sull’adempimento correttivo proprie di tali contratti. Restano salvi i legittimi diritti di rifiuto del fornitore. Mettiamo a disposizione il bene o la prestazione interessati per l’esame e l’adempimento correttivo necessari.
7.2 Il fornitore sostiene i costi necessari dell’adempimento correttivo dovuti per legge, inclusi i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiali, nonché, se del caso, di rimozione e installazione. Prima di provvedere direttamente alla correzione o a un approvvigionamento sostitutivo, offriamo di norma la possibilità di adempiere correttamente e assegniamo un termine ragionevole, ove necessario. In caso di urgenza o quando la legge non richiede l’assegnazione di un termine, si applicano i rispettivi presupposti di legge; il fornitore viene informato preventivamente, se possibile.
7.3 La risoluzione, la riduzione del prezzo, l’esecuzione diretta della correzione nei contratti d’opera e il risarcimento dei danni dipendono dal tipo di contratto applicabile e dai presupposti di legge. Restano salvi i diritti legali di regresso verso il fornitore, in particolare ai sensi dei §§ 445a, 445b e 478 BGB. Non viene richiesto il rimborso multiplo del medesimo pregiudizio.
7.4 Il termine di prescrizione dei diritti per vizi materiali derivanti da contratti di vendita e di fornitura di beni da fabbricare, nonché da contratti d’opera per la fabbricazione, la manutenzione o la modifica di una cosa o per le relative prestazioni di progettazione e supervisione, è di tre anni. Per i diritti per vizi giuridici derivanti da tali contratti, il termine è di cinque anni. Nei contratti di vendita e di fornitura di beni da fabbricare, i termini decorrono dalla consegna nel luogo concordato; per le prestazioni d’opera soggette ad accettazione, dall’accettazione o da un effetto equivalente previsto dalla legge. Restano ferme le norme di legge che comportano una prescrizione successiva, in particolare in materia di opere edili, diritti reali di terzi, occultamento fraudolento, dolo e regresso verso il fornitore. Per gli altri tipi contrattuali si applicano le norme di legge sulla prescrizione. I termini estesi comprendono anche le pretese risarcitorie fondate sul rispettivo vizio, senza modificarne gli altri presupposti. Restano applicabili le norme di legge sulla sospensione, sul differimento della scadenza e sulla nuova decorrenza; il solo esame di una contestazione non viene automaticamente interpretato come riconoscimento.
8. Subfornitori e documenti di prova
8.1 Il fornitore impiega personale e subfornitori professionalmente idonei e resta responsabile della prestazione dovuta secondo le disposizioni di legge. Il primo subaffidamento e ogni cambiamento di subfornitore per processi indicati come critici nell’ordine richiedono il nostro previo consenso espresso. Anche senza un’ulteriore indicazione, ciò si applica alle saldature, ai trattamenti termici e ai trattamenti superficiali funzionali su componenti F&K, nonché ai componenti e alle verifiche contrassegnati nell’ordine come rilevanti per la sicurezza. Prima dell’impiego, il fornitore indica l’impresa, il sito produttivo e l’ambito della prestazione e, su richiesta, dimostra l’idoneità rispetto all’ordine. Ai fini probatori, il consenso dovrebbe essere espresso in forma testuale; esso non esonera il fornitore dalle proprie responsabilità. I meri servizi di trasporto e i servizi ausiliari non critici per l’ordine sono esclusi da tale obbligo di consenso. Restano fermi gli obblighi concordati di esecuzione personale o di impiego di un determinato sito.
8.2 I requisiti di qualità, sicurezza, riservatezza e tracciabilità devono essere trasmessi ai subfornitori impiegati nella misura necessaria per l’esecuzione del singolo ordine. Non viene richiesta una garanzia illimitata di risultato per tutte le imprese di una catena di fornitura mondiale.
8.3 I documenti di prova relativi all’ordine e i diritti di audit dipendono dagli accordi espressi e da un Codice di condotta dei fornitori validamente incluso. Le verifiche devono essere proporzionate e tutelare i segreti commerciali, i dati personali e i diritti di terzi. Le presenti condizioni non attribuiscono un diritto di accesso illimitato né l’accesso a documenti estranei all’oggetto della verifica.
9. Materiali forniti da F&K, attrezzature e proprietà
9.1 Materiali, utensili, attrezzature, disegni, supporti dati e altri beni messi a disposizione da F&K restano di proprietà di F&K o del rispettivo titolare, ovvero restano soggetti ai loro diritti. Devono essere adeguatamente identificati, custoditi in sicurezza e utilizzati solo per ordini F&K autorizzati. Perdite, danni o accessi di terzi devono esserci comunicati senza indugio.
9.2 Per utensili e risultati materiali commissionati appositamente per F&K, identificati in modo univoco rispetto all’ordine e dei quali sia concordato l’acquisto integrale, le parti convengono il trasferimento della proprietà a F&K al pagamento completo del corrispettivo concordato per essi, ma non prima che il bene venga ad esistenza e che il fornitore acquisisca il potere di disporne. Se il bene resta presso il fornitore, la sua custodia per F&K sostituisce la consegna; da quel momento il fornitore possiede il bene per conto di F&K e può impiegarlo solo per ordini F&K autorizzati. Il luogo di custodia, l’identificazione e l’attribuzione sono documentati; gli obblighi speciali di manutenzione e assicurazione sono stabiliti nell’ordine. Eventuali diritti di terzi incompatibili devono essere comunicati prima della conclusione del contratto ed eliminati prima del trasferimento di proprietà dovuto. Una mera partecipazione ai costi delle attrezzature senza un acquisto integrale concordato non attribuisce la proprietà esclusiva. I diritti di utilizzo e di proprietà intellettuale sono inoltre disciplinati dalla clausola 11 e, se del caso, dall’allegato B concordato separatamente.
9.3 I beni messi a disposizione non più necessari per l’ordine e i beni da restituire vengono restituiti su richiesta, previo accordo sulle modalità. Al di fuori dell’ordine, senza il nostro previo consenso, non possono essere alienati, gravati da vincoli o concessi in uso a terzi. I diritti legali di pegno e ritenzione non sono esclusi in via generale; il fornitore ci informa del diritto fatto valere e dei beni interessati. Su richiesta motivata devono essere documentati la consistenza, l’ubicazione e lo stato dei nostri beni nella misura necessaria alla gestione dell’ordine.
9.4 In caso di lavorazione, trasformazione, unione o commistione dei nostri materiali, restano impregiudicati i diritti di proprietà e comproprietà di F&K che permangono o sorgono per legge. Nella misura in cui il fornitore acquisti in tal modo la proprietà e la nostra proprietà preesistente si estingua, egli ci trasferisce sin d’ora la quota di comproprietà della cosa risultante corrispondente al rapporto tra il valore netto dei nostri materiali impiegati e il valore netto della nuova cosa al momento della sua creazione. In caso di unione o commistione senza produzione di una nuova cosa, è determinante il rapporto tra i valori netti delle cose unite o mescolate al momento dell’operazione. Per valore netto si intende in ciascun caso il valore di mercato al netto dell’IVA. Si tiene conto delle quote di comproprietà già acquisite da F&K per legge; restano fermi gli ulteriori diritti legali di proprietà di F&K. F&K accetta il trasferimento. Il fornitore custodisce la cosa interessata per F&K in qualità di comproprietaria; tale accordo sul possesso sostituisce la consegna. Egli documenta l’ordine, i materiali impiegati e le quote in modo che i beni restino determinabili. Il trasferimento opera solo nei limiti del potere del fornitore di disporne; eventuali diritti di terzi incompatibili devono essere comunicati prima della lavorazione.
9.5 In presenza di beni riconoscibilmente di proprietà altrui, in particolare materiali di clienti messi a disposizione, prima di una lavorazione che modifichi la proprietà occorre chiarire la necessaria autorizzazione e l’attribuzione della proprietà. Le presenti condizioni non trasferiscono la proprietà di un terzo estraneo all’accordo. Restano prevalenti gli accordi difformi sulla proprietà relativi al singolo ordine. L’acquisto della proprietà da parte di F&K non elimina il corrispettivo concordato per la lavorazione né i diritti legali di garanzia.
10. Riservatezza, dati e visite aziendali
10.1 Le informazioni dell’altra parte contrassegnate come riservate o riconoscibili come tali in base alle circostanze possono essere utilizzate solo per lo scopo contrattuale concordato e rese accessibili soltanto alle persone necessarie adeguatamente vincolate alla riservatezza. Rientrano in particolare sviluppi non pubblici, progetti, disegni, dati CAD/CAM/NC, processi di fabbricazione, parametri di processo, prezzi e informazioni protette dei clienti. L’obbligo continua dopo la cessazione del contratto finché sussiste un legittimo interesse alla riservatezza.
10.2 Sono escluse le informazioni legittimamente pubbliche, già legittimamente note, sviluppate in modo indipendente o ricevute legittimamente da terzi senza violazione di un obbligo di riservatezza. Restano consentite le divulgazioni prescritte dalla legge; se giuridicamente consentito, la parte interessata viene informata preventivamente. Per le segnalazioni e divulgazioni tutelate dalla legge, in particolare ai sensi della legge tedesca sulla protezione degli informatori e del § 5 GeschGehG, e per i diritti dei lavoratori protetti dalla legge, non è previsto alcun obbligo di consenso o comunicazione preventiva.
10.3 I dati personali vengono trattati solo su una base giuridica lecita e nella misura necessaria. Un eventuale accordo necessario sul trattamento per conto del titolare viene concluso prima dell’inizio del trattamento interessato. Gli incidenti di sicurezza che possano riguardare i dati affidati o l’ordine devono essere comunicati alla parte interessata senza ritardo ingiustificato dopo esserne venuti a conoscenza, nella misura consentita dalla legge. Su richiesta, al termine dello scopo, le informazioni riservate non più necessarie vengono restituite o cancellate; restano conservati e protetti i documenti soggetti a obblighi legali di conservazione o a legittime esigenze probatorie.
10.4 Le visite aziendali devono essere concordate preventivamente. I visitatori si registrano alla reception e rispettano regole ragionevoli di sicurezza, accompagnamento e accesso. Prima dell’accesso a informazioni riservate viene concluso un accordo di riservatezza per visitatori adeguato alle esigenze di protezione, salvo che la persona sia già vincolata in modo equivalente; l’accordo può essere consegnato alla reception per esame e firma. Foto, riprese video, registrazioni audio e acquisizioni digitali richiedono un’autorizzazione espressa preventiva, fatti salvi i poteri inderogabili di legge e le eccezioni della clausola 10.2. Restano salvi i diritti di verifica e accettazione concordati e i poteri legali delle autorità.
10.5 L’utilizzo della nostra denominazione sociale, della denominazione KILIC Gruppe, dei nostri marchi o loghi come referenza cliente, nonché la pubblicazione di descrizioni di progetti, immagini di componenti, casi di studio, comunicati stampa o altre informazioni sulla collaborazione, richiedono il nostro previo consenso espresso per il rispettivo contenuto e scopo d’uso. Ciò vale anche per i social media, le fiere e la pubblicità che utilizza prodotti fabbricati per F&K. Devono inoltre essere rispettati i diritti dei nostri clienti e di altri terzi. Restano ferme le divulgazioni obbligatorie per legge e le eccezioni della clausola 10.2; un’autorizzazione relativa a una singola pubblicazione non costituisce un permesso generale di pubblicità o utilizzo.
10.6 Le informazioni riservate di F&K, compresi disegni, dati CAD/CAM/NC e informazioni dei clienti, non possono essere immesse, senza il nostro previo consenso espresso, né in servizi di intelligenza artificiale accessibili al pubblico né in servizi di intelligenza artificiale gestiti da terzi. L’uso di tali informazioni per addestrare o migliorare modelli di intelligenza artificiale propri o altrui è consentito solo in base a un separato accordo espresso. Per i sistemi autorizzati devono essere garantiti il vincolo di finalità, diritti di accesso limitati ed efficaci misure di riservatezza. Il consenso non sostituisce le necessarie autorizzazioni in materia di protezione dei dati, licenze o approvazioni dei clienti. Il fornitore resta responsabile della verifica tecnica e della conformità contrattuale dei risultati creati con il supporto dell’intelligenza artificiale.
11. Diritti di utilizzo e incarichi di sviluppo
11.1 Il fornitore deve assicurare i diritti necessari per l’uso concordato della propria fornitura o prestazione e una prestazione priva di vizi giuridici sotto tale profilo. I mercati di destinazione, le finalità d’uso e i diritti di ulteriore trasferimento necessari vengono definiti per ciascun ordine. Le licenze di terzi o software necessarie e le restrizioni devono essere comunicate prima della conclusione del contratto; le restrizioni successive richiedono un corrispondente accordo prima dell’impiego.
11.2 L’acquisto di prodotti standard o la fabbricazione secondo disegni F&K non comportano un trasferimento generale di tutti i diritti di sviluppo, brevetto o fabbricazione del fornitore. Per le prestazioni di sviluppo commissionate separatamente devono essere espressamente concordati ambito, corrispettivo, formati dei file, modificabilità, diritti preesistenti e diritti di utilizzo. A tal fine l’allegato B del Codice di condotta dei fornitori COC-2026-10-27-R4 può essere incluso separatamente nello specifico incarico di sviluppo. La sua applicabilità non deriva dalle sole presenti condizioni di acquisto né dall’inclusione del Codice principale.
11.3 Il fornitore acquisisce, nell’ambito della propria responsabilità, i diritti dei propri dipendenti e subfornitori necessari per soddisfare l’estensione dei diritti concordata. In caso di diritti rivendicati da terzi, le parti si informano senza indugio e concordano la difesa e le possibili misure correttive. Restano salvi i diritti di legge per vizi giuridici e risarcimento dei danni. Nessuna parte riconosce pretese a carico dell’altra senza previo accordo.
11.4 Se la fornitura comprende software, firmware o componenti connessi, prima della conclusione del contratto il fornitore comunica le condizioni di licenza, le dipendenze tecniche e le durate e scadenze note di supporto e dismissione che siano rilevanti per l’esercizio, l’integrazione, la manutenzione e il trasferimento a terzi concordato. I componenti open source i cui obblighi di licenza incidono sul nostro utilizzo previsto, sul trasferimento a terzi o sui nostri risultati di lavoro devono essere indicati con versione e licenza; i testi di licenza, gli avvisi e i codici sorgente necessari vengono forniti nella misura dovuta. Un obbligo di divulgare altri codici sorgente proprietari sorge solo da un accordo separato, in particolare l’allegato B, o da norme imperative. Una distinta dei componenti software e ulteriori documenti di prova vengono concordati per ciascun ordine.
11.5 Per le forniture di cui alla clausola 11.4, il fornitore adotta misure adeguate al rischio e all’ambito della prestazione per uno sviluppo e una messa a disposizione sicuri. Prima della conclusione del contratto devono essere definiti la durata del supporto, la fornitura di aggiornamenti di sicurezza, un contatto per la sicurezza ed eventuali tempi di risposta. F&K deve essere informata senza indugio, dopo che il fornitore ne è venuto a conoscenza e nella misura consentita dalla legge, di una vulnerabilità significativa o di un incidente di sicurezza che riguardi l’impiego previsto concordato; devono essere illustrate le conseguenze note e le misure di protezione adeguate. Le correzioni di sicurezza dovute per contratto o per legge sono fornite entro un termine ragionevole commisurato all’urgenza. L’eliminazione gratuita dei vizi dovuta per legge o per accordo non può essere subordinata alla conclusione di un ulteriore contratto di supporto a pagamento. La manutenzione e l’ulteriore sviluppo oltre tale ambito sono disciplinati da un accordo separato; restano fermi i requisiti inderogabili di prodotto e sicurezza.
11.6 Gli accessi remoti ai sistemi, agli impianti produttivi o ai dati di F&K richiedono un’autorizzazione espressa preventiva quanto a finalità, portata e periodo. Il fornitore utilizza solo gli accessi autorizzati, limita i permessi a quanto necessario, protegge adeguatamente le credenziali e registra gli accessi rilevanti per la sicurezza. Non sono consentiti accessi remoti non dichiarati, trasferimenti di dati di propria iniziativa o l’uso di password predefinite condivise per accessi esterni. Venuto meno il motivo dell’accesso, gli accessi devono essere disattivati; gli incidenti di sicurezza vengono segnalati secondo la clausola 10.3. Devono essere rispettati la protezione dei dati, i segreti aziendali e i diritti di terzi.
12. Responsabilità, sicurezza dei prodotti e assicurazione
12.1 Le parti rispondono secondo le disposizioni di legge. Restano ferme la responsabilità legale indipendente dalla colpa, in particolare ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto, e le norme sul concorso di colpa e sulla mitigazione del danno. Le presenti condizioni non prevedono un’ulteriore responsabilità generale a titolo di garanzia. Una penale presuppone un accordo separato ai sensi delle clausole 5.5 e 5.6.
12.2 In presenza di indicazioni concrete di difetti di sicurezza, le parti si informano senza indugio e concordano le misure di protezione, richiamo o rimedio necessarie, nella misura consentita dall’urgenza. Le misure immediate imposte dalla legge non devono esserne ritardate. L’assunzione dei costi e la loro ripartizione tra le parti dipendono dai presupposti di legge e dalle rispettive quote di responsabilità.
12.3 Il fornitore mantiene una copertura assicurativa di responsabilità civile aziendale adeguata alla propria attività e al rischio specifico dell’ordine, nella misura in cui una tale copertura sia normalmente disponibile nel settore per la prestazione. Tipi particolari di copertura e massimali vengono concordati prima dell’assegnazione dell’ordine. Su richiesta motivata deve essere fornita una prova adeguata della copertura assicurativa pertinente. L’assicurazione non limita la responsabilità contrattuale o legale.
13. Impedimenti straordinari all’esecuzione
13.1 Se una parte non può temporaneamente eseguire la propria prestazione a causa di un evento non prevedibile alla conclusione del contratto e al di fuori della propria ragionevole sfera d’influenza, informa senza indugio l’altra parte su causa, prestazioni interessate, durata presumibile e possibili contromisure. I normali rischi di approvvigionamento o di costo non vengono per questo automaticamente trasferiti all’altra parte.
13.2 Le parti concordano misure ragionevoli per mitigare i danni e proseguire l’esecuzione. Un adeguamento di termini, prezzi o ambito della prestazione richiede un accordo o una base di legge. Una mora già in essere o un inadempimento imputabile alla parte non vengono genericamente giustificati da un evento successivo.
13.3 La cessazione o sospensione degli obblighi di prestazione, la restituzione dei corrispettivi e l’ammissibilità di risoluzione, recesso o adeguamento del contratto dipendono dai presupposti di legge ed espressamente concordati. Non sono accordate proroghe unilaterali illimitate.
14. Codice di condotta dei fornitori e requisiti legali
14.1 Il Codice di condotta dei fornitori COC-2026-10-27-R4 si applica solo se le parti lo includono espressamente nell’ordine interessato o nel rapporto commerciale identificato, ad esempio mediante l’allegato A. La conferma di aver letto il Codice nel modulo di candidatura non sostituisce tale accordo. La versione completa, inclusi gli allegati concordati, viene fornita prima della conclusione del contratto; versione e consenso vengono documentati.
14.2 Gli ulteriori obblighi in materia di diritti umani, salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, integrità, catena di fornitura, documenti di prova e rimedi dipendono dal Codice separatamente concordato e dalle concrete esigenze di protezione. Un separato accordo sulla qualità, sulla sicurezza o sullo sviluppo si applica solo nell’estensione espressamente concordata. L’allegato B deve essere ulteriormente ed espressamente concordato per il singolo incarico di sviluppo.
14.3 Ciascuna parte adempie agli obblighi che la legge le impone in materia di controllo delle esportazioni, sanzioni e altri divieti. Il fornitore mette a disposizione le informazioni necessarie e di cui dispone sull’origine, sulla classificazione e sulle autorizzazioni della propria prestazione, nella misura richiesta per l’operazione specifica. Gli obblighi legali di F&K quale esportatore o in materia di autorizzazioni non vengono per questo trasferiti in via generale al fornitore. Non vengono richieste forniture o prestazioni illecite.
14.4 Nell’esecuzione dell’ordine, il fornitore rispetta le leggi applicabili alla propria attività e alla rispettiva fornitura o prestazione. Sono vietati la corruzione attiva e passiva, la frode, gli accordi anticoncorrenziali, il lavoro forzato e il lavoro minorile non consentito. Devono essere rispettati i requisiti applicabili in materia di retribuzione, orario di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente. I rapporti di prova, le dichiarazioni di origine e i certificati relativi all’ordine devono essere corretti e non possono essere falsificati. Questi obblighi fondamentali si applicano con la valida inclusione delle presenti condizioni di acquisto anche in assenza di un separato accordo sul Codice di condotta dei fornitori nella sua versione integrale.
14.5 Qualora il fornitore venga a conoscenza di violazioni rilevanti della clausola 14.4 che riguardano l’ordine, ci informa senza ingiustificato ritardo, nella misura consentita dalla legge. In presenza di indizi fondati, gli viene data la possibilità di esprimersi. Le violazioni accertate devono essere eliminate mediante misure necessarie e ragionevolmente esigibili entro un termine adeguato alla gravità e all’urgenza. I nostri diritti di risoluzione, recesso e risarcimento del danno sono disciplinati dalla clausola 15.1 e dai presupposti di legge. Restano determinanti le eventuali assegnazioni di termini o diffide necessarie, nonché le relative eccezioni previste dalla legge.
15. Cessazione del contratto e adempimenti conseguenti
15.1 La risoluzione e il recesso dipendono dal tipo di contratto e dai presupposti di legge e validamente concordati. Devono essere rispettate le eventuali assegnazioni di termini o diffide necessarie. Nei contratti d’opera resta salvo il nostro diritto di recesso ai sensi del § 648 BGB con le conseguenze sul corrispettivo ivi previste. Restano salvi i diritti legali di cessazione per giusta causa.
15.2 Una candidatura come fornitore, un’approvazione o un accordo quadro senza quantità di acquisto vincolanti non obbligano a ulteriori ordini. Gli ordini già emessi in modo vincolante non vengono per questo annullati. Non viene concordato un diritto generale alla cancellazione gratuita di ordini vincolanti di merci.
15.3 Alla cessazione vengono concordati lo stato di esecuzione, i pagamenti pendenti, i beni messi a disposizione e i documenti da restituire. I diritti di proprietà e di utilizzo già acquisiti restano in essere secondo quanto concordato. Un’assistenza transitoria che ecceda le prestazioni già dovute per legge o contratto richiede un accordo su ambito, termini e corrispettivo. Gli obblighi di riservatezza e di conservazione legale continuano ad applicarsi.
16. Legge applicabile, foro competente e disposizioni finali
16.1 Si applica il diritto della Repubblica federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Restano ferme le norme imperative applicabili sottratte alla scelta della legge.
16.2 Se il fornitore è un commerciante ai sensi del diritto tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, Colonia è il foro esclusivo per le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale. Nei contratti transfrontalieri ciò vale secondo le norme internazionali di competenza e i requisiti di forma applicabili. Restano salvi i fori esclusivi inderogabili.
16.3 La lingua contrattuale e, se del caso, la versione linguistica prevalente sono espressamente concordate. Se singole disposizioni sono inefficaci o non diventano parte del contratto, la validità del resto del contratto e il colmamento delle lacune risultanti sono disciplinati dalla legge, in particolare dal § 306 BGB. Resta determinante la versione validamente concordata; le pubblicazioni successive non la sostituiscono automaticamente.
