1. Ambito di applicazione e requisiti proporzionati
1.1 Il presente Codice si rivolge alle imprese che offrono o forniscono prestazioni o prodotti a F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG, Bunsenstraße 9-11, 51145 Colonia, Germania. La parte contraente è F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG; la denominazione KILIC Gruppe non identifica un’ulteriore parte contraente. Dopo espressa incorporazione, i requisiti seguenti si applicano come obblighi contrattuali del fornitore in relazione al rispettivo ordine o al rapporto commerciale espressamente individuato.
1.2 La natura e l’entità delle misure e delle prove richieste dipendono dalla prestazione offerta, dal luogo di produzione o esecuzione, dalla gravità e probabilità dei rischi concreti e dalla ragionevole possibilità del fornitore di esercitare influenza. Il presente Codice non richiede una garanzia generalizzata della condotta di tutte le imprese di una catena di fornitura globale.
1.3 Prevalgono le norme inderogabili e gli accordi individuali. Le condizioni specifiche dell’ordine validamente concordate prevalgono sul presente Codice per le materie espressamente disciplinate. Le incongruenze riconoscibili devono essere chiarite prima di eseguire le prestazioni interessate. Le nuove versioni si applicano soltanto previo nuovo accordo. L’Allegato A serve a incorporare il Codice; le condizioni di sviluppo dell’Allegato B richiedono un accordo espresso separato per il rispettivo incarico di sviluppo.
2. Conformità alla legge, integrità e concorrenza leale
2.1 I fornitori rispettano le leggi applicabili alle loro attività e alla rispettiva consegna. Sono vietati corruzione attiva e passiva, estorsione, frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo e accordi anticoncorrenziali; è vietata qualsiasi partecipazione diretta o indiretta. Ciò comprende anche l’offerta, la concessione, la richiesta o l’accettazione di pagamenti di facilitazione illeciti. Regali, inviti e altri vantaggi non devono influenzare indebitamente le decisioni. Conflitti di interesse effettivi o potenziali relativi alla collaborazione devono essere comunicati tempestivamente al referente competente.
2.2 I documenti aziendali, i verbali di controllo, le indicazioni sull’origine e i certificati devono essere corretti e non falsificati. Devono essere rispettate le sanzioni, le norme sul controllo delle esportazioni e doganali applicabili. Le autorizzazioni e informazioni necessarie per un’esecuzione lecita devono essere ottenute nell’ambito delle rispettive responsabilità. Se emergono impedimenti giuridici rilevanti alla consegna, l’altra parte contraente deve esserne informata senza ingiustificato ritardo, nella misura legalmente consentita.
3. Diritti umani e condizioni di lavoro eque
3.1 I fornitori rispettano i diritti fondamentali del lavoro riconosciuti a livello internazionale. Non sono accettati lavoro forzato, tratta di persone, servitù per debiti e lavoro minorile illecito. Il lavoro deve essere volontario. I documenti d’identità non devono essere trattenuti come mezzo coercitivo; i lavoratori non devono essere vincolati al rapporto mediante commissioni di reclutamento illecite o debiti analoghi.
3.2 Devono essere rispettati l’età minima di ammissione al lavoro e l’obbligo scolastico nel luogo di occupazione. Si applicano inoltre le norme pertinenti delle Convenzioni OIL n. 138 e n. 182, comprese le eccezioni consentite. I lavori pericolosi e le peggiori forme di lavoro minorile sono vietati ai minori secondo tali norme. Restano consentiti la formazione professionale lecita e l’impiego protetto dei giovani. Se vengono individuati minori impiegati illecitamente, devono essere predisposte protezione e misure correttive adeguate; nessuna misura può aumentare il rischio per loro.
3.3 Orario di lavoro, riposi, pause, retribuzione e prestazioni sociali devono rispettare almeno i requisiti di legge applicabili e i contratti collettivi vincolanti. Le retribuzioni devono essere corrisposte correttamente e puntualmente. Sono vietati discriminazione, molestie, violenza e trattamenti degradanti. La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva devono essere rispettati nel quadro giuridico applicabile e secondo le pertinenti norme internazionali del lavoro. I lavoratori non devono subire ritorsioni per il lecito esercizio dei propri diritti.
3.4 Nell’ambito delle attività relative alla commessa, i fornitori rispettano i diritti umani delle persone e delle comunità interessate. Nella valutazione dei rischi e nelle misure di protezione occorre tenere conto delle particolari esigenze di tutela, in particolare di bambini, donne, lavoratori migranti e comunità indigene. Sono vietati gli sgomberi forzati illeciti e la privazione illecita di terre, foreste o acque il cui utilizzo assicura i mezzi di sussistenza delle persone. Quando ricorrono a forze di sicurezza private o pubbliche, i fornitori adottano, nei limiti della propria capacità di influenza, misure adeguate di selezione, istruzione e controllo per prevenire violazioni dei diritti umani, in particolare la violenza illecita.
4. Salute e sicurezza sul lavoro
4.1 I fornitori individuano e valutano i pericoli sul lavoro e attuano misure di protezione idonee. Vi rientrano macchinari e procedure sicuri, istruzioni necessarie, dispositivi di protezione individuale adeguati, gestione sicura delle sostanze pericolose e misure di emergenza, antincendio e primo soccorso. Sono altresì compresi servizi igienici adeguati e accesso all’acqua potabile.
4.2 Deve essere possibile segnalare problemi di sicurezza senza subire svantaggi illeciti. Infortuni e quasi incidenti rilevanti devono essere valutati adeguatamente per eliminarne le cause e migliorare le misure di protezione. Nei lavori presso le nostre sedi devono essere rispettate anche le regole locali di sicurezza e accesso concordate.
4.3 I fornitori definiscono le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, organizzano le istruzioni necessarie e verificano l’efficacia delle proprie misure di protezione regolarmente e in occasione di modifiche sostanziali o incidenti rilevanti. Le carenze riscontrate, le misure, le responsabilità e il relativo completamento sono documentati in modo tracciabile. L’entità e l’organizzazione dipendono dai pericoli effettivi e dalle condizioni aziendali. La presente disposizione non impone una certificazione specifica.
5. Ambiente, risorse ed emissioni
5.1 I fornitori rispettano le prescrizioni e autorizzazioni ambientali applicabili a sedi, processi e prodotti. Rifiuti, acque reflue, emissioni e sostanze pericolose devono essere gestiti correttamente. Ciò vale in particolare per trattamenti superficiali, rivestimento, pulizia e trattamenti termici. Le informazioni sui materiali e sulle sostanze, ad esempio ai sensi di REACH o RoHS, devono essere fornite nella misura in cui la rispettiva normativa si applichi alla consegna concreta.
5.2 Energia, acqua e materie prime devono essere utilizzate in modo appropriato. I fornitori adottano misure proporzionate alla loro attività e ai relativi impatti ambientali per ridurre emissioni e rifiuti evitabili. Le dichiarazioni ambientali e sulla CO₂ devono essere trasparenti e comprovate. Se indicatori corrispondenti sono concordati nell’ordine o richiesti in funzione del rischio, devono essere comunicati unità di riferimento, periodi di rendicontazione e confronto, confini del sistema, metodo di calcolo, stime rilevanti e lacune nei dati.
5.3 Il presente Codice non stabilisce un obbligo generale di neutralità climatica né un obbligo generalizzato di certificazione. Non conferma inoltre una specifica prestazione ambientale del fornitore o della nostra impresa. Non sono richieste dichiarazioni di conformità non applicabili.
5.4 I fornitori organizzano l’attuazione dei propri obblighi ambientali mediante responsabilità chiare e procedure adeguate. Istruiscono i dipendenti interessati, verificano l’efficacia delle misure regolarmente e in occasione di modifiche sostanziali o incidenti rilevanti e seguono l’attuazione dei miglioramenti necessari, definendo responsabilità e scadenze. La documentazione deve essere proporzionata alla natura, all’entità e agli impatti ambientali delle attività. La presente disposizione non impone una certificazione specifica.
6. Qualità, sicurezza dei prodotti e tracciabilità
6.1 I fornitori soddisfano i requisiti tecnici concordati e assicurano una pianificazione dei controlli adeguata, strumenti di misura idonei e sorvegliati e registrazioni verificabili. L’ambito e il periodo di conservazione della documentazione e la tracciabilità necessaria dipendono dal prodotto, dai requisiti legali applicabili e dal rispettivo accordo. Materiali, revisioni dei disegni, tolleranze, superfici e certificati di controllo sono definiti nell’ordine.
6.2 Le modifiche a prodotti, materiali, processi produttivi o subfornitori nominati concordati che possano influire sulle caratteristiche convenute, sulla sicurezza o sulla documentazione richiedono la nostra approvazione in forma testuale prima dell’attuazione. I rischi di qualità e sicurezza individuati, gli scostamenti di consegna rilevanti e i sospetti di componenti contraffatti o documentazione inesatta devono essere segnalati senza ingiustificato ritardo al referente competente e affrontati con misure correttive adeguate.
7. Riservatezza, dati e diritti sui risultati di sviluppo
7.1 Disegni non pubblici, dati tecnici, programmi, prezzi e altre informazioni riconoscibili come riservate possono essere utilizzati soltanto per eseguire l’ordine e devono essere protetti da accessi non autorizzati. L’accesso può essere concesso soltanto alle persone necessarie per il compito e soggette ad adeguati obblighi di riservatezza. La comunicazione a subfornitori autorizzati richiede misure protettive corrispondenti. Restano ferme le segnalazioni e divulgazioni lecite ai sensi del punto 10.
7.2 I dati personali possono essere trattati soltanto su una base lecita e nella misura necessaria. Diritti di accesso, backup e misure tecniche devono essere adeguati al rischio effettivo. Gli incidenti di sicurezza che possono riguardare i nostri dati o ordini devono essere comunicati senza ritardo irragionevole dopo esserne venuti a conoscenza, nella misura in cui la comunicazione sia legalmente consentita. Le prime informazioni possono essere provvisorie e devono essere integrate con gli elementi rilevanti disponibili. Restano fermi gli obblighi legali di notifica.
7.3 I diritti sui risultati di sviluppo devono essere espressamente concordati. A tale scopo l’Allegato B contiene condizioni integrative su documentazione, software e diritti di utilizzo. Si applica soltanto previo accordo espresso separato per il rispettivo incarico di sviluppo. Il solo Codice non trasferisce proprietà, diritti di brevetto o diritti di utilizzazione del diritto d’autore. Gli altri diritti preesistenti di entrambe le parti e di terzi restano fermi.
7.4 Dopo il completamento dell’ordine, le informazioni riservate ricevute, comprese le copie, devono essere restituite o cancellate in sicurezza su richiesta. Restano fermi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge e i legittimi obblighi probatori; i dati conservati restano protetti e vincolati alla finalità. La riservatezza continua oltre la cessazione del contratto finché le informazioni rimangono riservate. Restano consentite le segnalazioni e divulgazioni lecite ai sensi del punto 10.
8. Collaborazione nella catena di fornitura
8.1 I fornitori comunicano in modo appropriato i requisiti rilevanti per l’ordine ai partner commerciali di cui si avvalgono e approfondiscono i rischi riconoscibili relativi a diritti umani, ambiente o qualità. Misure e prove dipendono dal rischio concreto, dalla sua rilevanza per la consegna e dalla ragionevole possibilità di esercitare influenza.
8.2 I nostri obblighi legali di diligenza restano a nostro carico. Il presente Codice non trasferisce tale responsabilità ai fornitori né amplia l’ambito legale della legge tedesca sulla diligenza nelle catene di fornitura o di altre normative. Restano fermi gli obblighi legali propri del fornitore. La cooperazione contrattuale viene concordata in modo proporzionato rispetto all’ordine e ai rischi.
8.3 Nell’approvvigionamento di materie prime rilevanti per la commessa, in particolare metalli e minerali, i fornitori individuano e valutano in modo adeguato i rischi di gravi violazioni dei diritti umani, corruzione, finanziamento di gruppi armati e danni ambientali significativi. In presenza di rischi riconoscibili, adottano, nei limiti della propria capacità di influenza, misure appropriate di prevenzione e rimedio e ne monitorano l’efficacia. L’origine, la lavorazione e le prove disponibili devono essere chiarite in funzione dei rischi; le zone di conflitto e ad alto rischio richiedono particolare attenzione. Per materie prime associate a rischi o particolari requisiti di prodotto e del cliente possono essere necessarie ulteriori prove di origine e diligenza. Le richieste devono avere un nesso oggettivo con la consegna e restare limitate alle informazioni necessarie. Devono essere considerate le prove affidabili già disponibili. Restano applicabili le disposizioni di cui ai punti 1.2 e 8.2; non viene istituita una garanzia generale per l’intera catena di fornitura né un’esclusione fondata unicamente sull’origine.
9. Documentazione e audit proporzionati
9.1 Per la candidatura iniziale deve essere presentato il questionario fornitori messo a disposizione, compilato in tedesco o in inglese. Le informazioni essenziali contrassegnate come obbligatorie devono essere compilate. Se una voce obbligatoria non è applicabile, occorre indicarlo e, se necessario, spiegarne il motivo; devono essere segnalati i documenti richiesti mancanti e gli altri punti irrisolti rilevanti per la valutazione. Un profilo aziendale può essere allegato come integrazione. Una certificazione ISO non è un requisito generale per candidarsi. Le certificazioni esistenti devono essere indicate con il corretto ambito di applicazione e periodo di validità. L’ampiezza e il dettaglio delle ulteriori informazioni dipendono dal punto 1.2. Eventuali prove specifiche obbligatorie per un prodotto o un incarico vengono comunicate e concordate prima dell’affidamento.
9.2 Dopo l’incorporazione contrattuale del presente Codice, possiamo richiedere informazioni e prove necessarie e proporzionate per verificare il rispetto dei requisiti in relazione all’ordine. Motivo, oggetto e ambito devono essere spiegati. La richiesta deve considerare rischi effettivi, conoscenze già disponibili e impegno richiesto al fornitore. Devono essere considerati certificati attuali equivalenti, rapporti di controllo o prove indipendenti. Se sufficienti, non è necessaria un’ulteriore verifica sul posto.
9.3 In presenza di indizi concreti di scostamenti rilevanti, o quando una verifica basata sul rischio è necessaria e non può essere svolta mediante prove equivalenti, il fornitore deve consentire un audit proporzionato delle attività interessate. Di norma lo annunciamo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, indicando motivo, ambito e auditor. In caso di pericolo grave e attuale supportato da motivi concreti, il preavviso può essere ridotto nella misura necessaria per scongiurarlo. Il fornitore deve allora consentire senza ingiustificato ritardo una verifica idonea. Non viene istituito un diritto di accesso senza preavviso.
9.4 Gli audit si svolgono durante il normale orario di attività, con il minimo disturbo possibile; le misure contro pericoli immediati sono concordate separatamente. Gli auditor sono vincolati alla riservatezza; si considerano obiezioni legittime, in particolare verso concorrenti diretti. Restano tutelati i limiti legali all’accesso, la protezione dei dati, i diritti dei lavoratori e i segreti commerciali di terzi. I dati non necessari possono essere oscurati o sostituiti da prove idonee. L’accesso è limitato alle aree rilevanti; non vengono asportati documenti originali. Ciascuna parte sostiene i propri costi interni. Inizialmente paghiamo i nostri auditor esterni; il rimborso è disciplinato dal punto 9.5.
9.5 In caso di comprovata violazione rilevante imputabile al fornitore, quest’ultimo deve rimborsare i costi esterni necessari e ragionevoli causati dalla violazione per la verifica relativa all’evento e l’eventuale controllo successivo necessario. Sono esclusi i costi delle verifiche ordinarie non collegate all’evento e i rimborsi duplicati. Restano fermi gli ulteriori diritti di legge.
10. Segnalazioni e protezione delle persone segnalanti
10.1 Le domande organizzative sul presente Codice possono essere rivolte a info@fk-mb.de o telefonicamente al +49 2203 93538 40. Questo indirizzo aziendale generale non è un sistema di segnalazione riservato o anonimo dedicato. Segnalazioni riservate e informazioni personali sensibili non dovrebbero essere inviate a tale casella generale. Per una richiesta organizzativa relativa a un referente idoneo non sono necessari dettagli su un sospetto.
10.2 Le segnalazioni protette dalla legge a organismi interni o esterni competenti, autorità, tribunali o altri destinatari legalmente consentiti non richiedono il nostro consenso né un previo contatto con noi. Lo stesso vale per le divulgazioni protette dalla legge e il lecito coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori. Gli obblighi di riservatezza del presente Codice non limitano tali diritti. Non richiediamo l’utilizzo di un canale interno prima di un canale esterno consentito. Le informazioni su competenze e canali di segnalazione sono disponibili presso l’ufficio federale esterno di segnalazione dell’Ufficio federale tedesco di giustizia.
10.3 I fornitori non devono svantaggiare le persone o minacciarle di svantaggi per una segnalazione protetta dai requisiti di legge. Anche le preoccupazioni oggettivamente fondate espresse in buona fede devono essere trattate equamente. Le segnalazioni devono essere esaminate adeguatamente nel rispetto dei diritti degli interessati. Il presente Codice non sostituisce una procedura di segnalazione o reclamo richiesta dalla legge.
10.4 I fornitori mettono a disposizione dei propri dipendenti un canale di segnalazione adeguato, accessibile e riservato per possibili violazioni del presente Codice. Forniscono informazioni comprensibili sull’accesso, sull’ufficio competente e sulla gestione delle segnalazioni. Il canale deve consentire un esame appropriato e garantire la protezione da trattamenti sfavorevoli ai sensi del punto 10.3. Può essere gestito da un ufficio interno adeguato, da un terzo incaricato o da una struttura comune, nella misura consentita dai requisiti di legge applicabili. Devono essere disciplinate le responsabilità, i diritti di accesso e la gestione riservata; devono essere rispettati i diritti delle persone interessate e la protezione dei dati. La forma organizzativa dipende dalle dimensioni, dalle attività e dai rischi del fornitore. Restano impregiudicati i procedimenti obbligatori per legge e la libertà di utilizzare i canali di segnalazione di cui al punto 10.2. Su richiesta oggettivamente motivata, F&K riceve informazioni sul procedimento e sulla funzione responsabile; le informazioni relative a singoli casi contenenti dati personali devono essere trasmesse soltanto nella misura necessaria e giuridicamente consentita.
11. Rimedi e conseguenze degli scostamenti rilevanti
11.1 In presenza di indizi fondati, al fornitore viene data la possibilità di esprimersi. Gli scostamenti accertati devono essere valutati secondo causa, gravità e urgenza. Il fornitore deve adottare senza ingiustificato ritardo le misure immediate necessarie e ragionevoli e presentare, entro un termine adeguato al rischio, un piano di rimedio verificabile con responsabilità e scadenze. Deve attuare i rimedi necessari e dimostrarne l’efficacia su ragionevole richiesta.
11.2 Se una violazione rilevante crea un pericolo concreto e immediato per vita, salute, ambiente o nostri segreti commerciali, o se la prosecuzione dell’esecuzione ci porterebbe a violare la legge, possiamo richiedere la sospensione temporanea delle prestazioni direttamente interessate non ancora eseguite. Ciò presuppone l’assenza di una misura meno restrittiva ugualmente efficace. Comunichiamo senza ingiustificato ritardo motivi e ambito in forma testuale e revochiamo la misura non appena ne cessano i presupposti. Essa è limitata all’ambito e alla durata necessari. I diritti al compenso e al risarcimento sono disciplinati dalla legge e dalle altre condizioni contrattuali valide.
11.3 In caso di grave violazione di obblighi essenziali del presente Codice, possiamo sciogliere per giusta causa il contratto interessato, interamente o, per prestazioni separabili, parzialmente, con effetto per il futuro, se, ponderati gli interessi di entrambe le parti, non è ragionevole esigerne da noi la prosecuzione. Di norma deve prima essere decorso inutilmente un termine ragionevole per rimediare o essere rimasto infruttuoso un richiamo; restano applicabili le eccezioni di legge. Può sussistere giusta causa in particolare per corruzione collegata all’ordine, falsificazione intenzionale di prove rilevanti per la sicurezza o grave violazione di segreti commerciali. Sono determinanti le circostanze del caso concreto. Lo scioglimento deve essere dichiarato entro un termine ragionevole dalla conoscenza dei motivi. Restano fermi i diritti di legge di risoluzione e recesso.
11.4 Le reazioni devono essere proporzionate. Scostamenti lievi o eliminati senza ingiustificato ritardo non determinano un diritto automatico di scioglimento. Le prestazioni già eseguite e i diritti esistenti sono liquidati secondo la legge e le condizioni contrattuali valide. Restano esercitabili i diritti legali al risarcimento. I nuovi ordini non ancora promessi possono essere rifiutati, fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi quadro esistenti. Il presente Codice non stabilisce una penale contrattuale generalizzata.
12. Candidatura e incorporazione contrattuale
12.1 Presentando la candidatura come fornitore, il candidato conferma di aver preso conoscenza del presente Codice e, per quanto a sua conoscenza, la correttezza delle informazioni fornite e la completezza delle informazioni essenziali richieste dal punto 9.1. Le voci non contrassegnate come obbligatorie possono essere lasciate vuote. La non applicabilità, i documenti mancanti, i punti irrisolti rilevanti o gli scostamenti devono essere spiegati in modo comprensibile ai sensi del punto 9.1; tale spiegazione non costituisce una garanzia che un requisito non ancora soddisfatto sia già adempiuto. Una candidatura non costituisce un ordine né attribuisce un diritto all’approvazione o all’affidamento di un incarico. La sola presa visione non sostituisce l’incorporazione contrattuale.
12.2 L’incorporazione vincolante avviene mediante accordo espresso con riferimento a COC-2026-10-27-R4, ad esempio utilizzando l’Allegato A. La versione completa deve essere fornita prima della conclusione del contratto. Una mera conferma di lettura non è sufficiente. Il consenso e la versione concordata devono essere documentati in modo verificabile, ad esempio con la firma di entrambe le parti o un accordo inequivocabile in forma testuale. I contratti esistenti vengono modificati soltanto mediante accordo separato. L’Allegato B non diventa parte del contratto per il solo fatto di incorporare il Codice.
Incorporazione vincolante: Concordare l’Allegato A e allegare la versione completa. Per prestazioni di sviluppo, concordare inoltre espressamente l’Allegato B per l’ordine specifico.
Allegato A · Accordo di incorporazione
Versione: COC-2026-10-27-R4 · Da concordare tra entrambe le parti
A.1 F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG, Bunsenstraße 9-11, 51145 Colonia, Germania, e il fornitore indicato di seguito concordano che l’allegato Codice fornitori COC-2026-10-27-R4, punti da 1 a 12, diventa parte di tutti i contratti di fornitura, servizi e opere conclusi tra loro dopo il presente accordo. I contratti già conclusi non vengono modificati. Non si determina alcun obbligo minimo di acquisto né esclusiva.
A.2 Il fornitore conferma di aver ricevuto la versione completa prima della conclusione del presente accordo e acconsente alla sua applicazione contrattuale. Ciò comprende in particolare le disposizioni di controllo e costo del punto 9 e le misure e i diritti di scioglimento del punto 11. Gli accordi individuali e le condizioni specifiche dell’ordine prevalgono secondo il punto 1.3.
A.3 Le condizioni di sviluppo dell’Allegato B sono escluse da questa incorporazione. Si applicano soltanto previo accordo espresso separato per l’incarico di sviluppo di volta in volta individuato. La sola sottoscrizione del presente Allegato A non determina un trasferimento di diritti sui risultati di sviluppo.
Accordo nel PDF
L’Allegato A del PDF contiene i campi per la denominazione completa, la forma giuridica e l’indirizzo aziendale del fornitore. Per entrambe le parti sono previsti campi separati per luogo / data, nome / funzione e firma.
| Contatto | Dati |
|---|---|
| Parte contraente | F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG Bunsenstraße 9-11 · 51145 Colonia · Germania |
| Domande sul Codice | info@fk-mb.de · +49 2203 93538 40 |
| Protezione dei dati | Sascha Kertz, responsabile della protezione dei dati mail@2-xs.com |
| Sito web | www.kilic-gruppe.com |
Allegato B · Condizioni integrative per prestazioni di sviluppo
Versione: COC-2026-10-27-R4 · Soltanto previo accordo espresso separato
Il presente Allegato è destinato all’incarico di sviluppo identificato nell’ordine o nella conferma contrattuale. La sua applicazione è concordata mediante espressa incorporazione in tale incarico o firma della conferma contrattuale da parte di entrambe le parti.
B.1 Incarico e documentazione. Le presenti condizioni si applicano soltanto a prestazioni di sviluppo espressamente commissionate a titolo oneroso. La semplice fornitura di prodotti standard o fabbricazione secondo disegni forniti non è sufficiente. L’ordine determina ambito delle prestazioni e compenso. Il fornitore deve consegnare la documentazione realizzata per l’incarico e necessaria per utilizzare, modificare, fabbricare e mantenere i risultati, in formato nativo modificabile e in un formato di scambio corrente. Se è commissionato sviluppo software, ciò comprende il codice sorgente creato a tale scopo, istruzioni di compilazione riproducibili e la documentazione necessaria. Ai componenti preesistenti e di terzi si applica B.3.
B.2 Diritti sui risultati di nuova creazione. Sui risultati protetti dal diritto d’autore creati ex novo specificamente per F&K nell’ambito dell’incarico, il fornitore concede a F&K, con il pagamento integrale del compenso concordato relativo al rispettivo risultato, un diritto di utilizzazione esclusivo, mondiale e valido per la durata della protezione legale, per la finalità concordata del prodotto o del progetto, comprese le versioni successive e gli ulteriori sviluppi. Tale diritto comprende uso, riproduzione, modifica, ulteriore sviluppo, combinazione con altri risultati, produzione e fabbricazione da parte di terzi, nonché distribuzione, noleggio, manutenzione e riparazione. F&K può trasferire i diritti necessari a tali fini a clienti e partner incaricati dello sviluppo, della produzione o dell’assistenza oppure concedere loro sublicenze. Il fornitore acconsente preventivamente a tale trasferimento o sublicenza nell’ambito concordato e ottiene i consensi necessari ai sensi di B.5. Prima del pagamento integrale si applicano le facoltà provvisorie di cui a B.6. Restano salvi i diritti inderogabili degli autori e i diritti al compenso previsti dalla legge.
B.3 Componenti preesistenti e licenze di terzi. Strumenti, moduli standard, metodi e conoscenze generali preesistenti restano ai rispettivi titolari. Nella misura in cui componenti preesistenti propri del fornitore siano necessari per utilizzare i risultati, con il pagamento ai sensi di B.2 il fornitore concede a F&K i diritti non esclusivi necessari a tale scopo nell’ambito temporale, territoriale e sostanziale di B.2; è escluso lo sfruttamento autonomo di tali componenti. Fino a quel momento si applicano le facoltà provvisorie di cui a B.6. Il fornitore indica prima della conclusione del contratto i componenti di terzi noti e le relative condizioni di licenza. Restrizioni previste successivamente richiedono il nostro consenso in forma testuale prima dell’impiego. Ciò vale in particolare per licenze che limitano l’uso concordato o impongono la divulgazione di componenti indipendenti e riservati di F&K. Per licenze di terzi correttamente comunicate e accettate si applicano le rispettive condizioni.
B.4 Invenzioni, diritti di proprietà industriale di natura tecnica e proprietà. Le invenzioni e i risultati tecnici suscettibili di protezione creati ex novo specificamente per F&K nell’ambito dell’incarico di sviluppo concordato devono essere comunicati tempestivamente e in via riservata a F&K. Il fornitore cede fin d’ora a F&K, sotto la condizione sospensiva del pagamento integrale del compenso concordato relativo al rispettivo risultato, i diritti trasferibili di cui è titolare su tali risultati, in particolare il diritto al brevetto, i diritti relativi alle domande e alle priorità, nonché i brevetti e i modelli di utilità che ne derivano in Germania e all’estero. Se il fornitore acquisisce i diritti necessari soltanto successivamente, il trasferimento produce effetto non prima di tale acquisizione; restano fermi gli obblighi di acquisizione ai sensi di B.5. Sono esclusi dalla cessione i componenti preesistenti propri del fornitore, le conoscenze generali e i risultati sviluppati indipendentemente dall’incarico. Per i diritti di proprietà industriale di natura tecnica preesistenti del fornitore che siano necessari, con il pagamento ai sensi di B.2 F&K riceve una licenza non esclusiva, mondiale, valida per la durata della protezione e per le finalità e i successivi trasferimenti o sublicenze di cui a B.2; è escluso lo sfruttamento autonomo. Prima del pagamento integrale, le facoltà di cui a B.6 si applicano anche ai diritti disciplinati dal presente punto. F&K decide in merito al deposito delle domande di protezione dei risultati da cedere; prima del trasferimento dei diritti le parti coordinano tempestivamente le misure necessarie per rispettare i termini. Il fornitore collabora in misura ragionevole alle necessarie dichiarazioni di deposito e cessione e non compie divulgazioni o atti di disposizione che mettano a rischio i diritti concordati. Salvo diverso accordo, F&K sostiene i costi esterni di deposito, registrazione e mantenimento dei diritti di proprietà industriale richiesti da F&K. Restano salve le norme inderogabili sulle invenzioni dei dipendenti e i diritti personali degli inventori. I diritti di terzi necessari e le restrizioni d’uso devono essere comunicati prima della conclusione del contratto e disciplinati espressamente. La proprietà dei risultati materiali dell’attività specificamente commissionati passa a F&K con la consegna e il pagamento integrale del compenso concordato per essi.
B.5 Catena dei diritti e riservatezza. Nell’ambito della propria responsabilità, il fornitore acquisisce tempestivamente dai dipendenti e dai subfornitori i diritti e i consensi necessari all’esecuzione del contratto, compresa la facoltà di effettuare i trasferimenti e concedere le sublicenze concordati. Rispetta le disposizioni di legge sull’acquisizione delle invenzioni dei dipendenti e sulla relativa remunerazione, nonché i diritti inderogabili degli autori. Lacune o limitazioni riconoscibili nella catena dei diritti devono essere comunicate e chiarite con F&K prima dell’impiego del componente interessato; il presente Allegato non estingue diritti di terzi non comunicati. Il fornitore non può concedere a terzi diritti incompatibili con i diritti esclusivi o le cessioni promessi. Resta vietato utilizzare documenti riservati di F&K per incarichi di terzi. Le conoscenze generali possono continuare a essere utilizzate nel rispetto dei diritti esclusivi concordati e dei segreti commerciali. Se vengono a conoscenza di pretese di terzi per violazione di diritti di proprietà intellettuale, le parti si informano tempestivamente e coordinano le misure necessarie. Restano salvi i diritti previsti dalla legge in materia di difetti e risarcimento dei danni.
B.6 Compenso, uso provvisorio e cessazione del contratto. I diritti e la documentazione qui concordati sono compresi nel compenso per lo sviluppo; resta ferma la disciplina dei costi di cui a B.4. Già dalla consegna conforme al contratto, F&K riceve, nell’ambito dei diritti dovuti ai sensi di B.2–B.4 e nei limiti ivi concordati, una facoltà provvisoria non esclusiva per verifica, accettazione, sperimentazione e uso produttivo necessario e conforme al contratto. Essa comprende in particolare la fabbricazione concordata da parte di F&K e di terzi, la modifica, l’ulteriore sviluppo, la fornitura ai clienti e i trasferimenti dei diritti d’uso o le sublicenze necessari a tali fini a clienti e partner di sviluppo, produzione e assistenza. Tali facoltà valgono in particolare durante un termine di pagamento concordato e in caso di legittima ritenzione del compenso. Non cessano automaticamente per mancato pagamento; la loro cessazione richiede un valido scioglimento del contratto interessato mediante recesso o risoluzione secondo i presupposti di legge. Restano salvi i diritti che ne derivano per le parti e i diritti dei terzi protetti dalla legge. Con il rispettivo pagamento sorgono i diritti definitivi ai sensi di B.2–B.4. In caso di cessazione anticipata del contratto, i diritti già acquisiti sui risultati remunerati restano in essere, fatti salvi i diritti legali alla restituzione; le prestazioni incompiute vengono regolate secondo la legge e l’accordo di progetto. È esclusa la cessazione mediante disdetta ordinaria delle licenze già concesse in via definitiva; restano salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge. Gli accordi individuali e le specifiche condizioni sui diritti espressamente concordate per questo incarico di sviluppo prevalgono sul presente Allegato.
Conferma contrattuale
Le parti concordano le condizioni integrative B.1–B.6 per l’incarico di sviluppo identificato nella presente conferma contrattuale. Entrambe le parti hanno ricevuto l’Allegato B completo prima della conclusione del contratto. Il committente è F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG, Bunsenstraße 9-11, 51145 Colonia, Germania.
La conferma contrattuale dell’Allegato B nel PDF contiene campi per l’incarico di sviluppo / progetto con il numero d’ordine, nonché per la denominazione completa, la forma giuridica e l’indirizzo aziendale del fornitore. Per entrambe le parti sono previsti campi separati per luogo / data, nome / funzione e firma. Il riferimento all’incarico identificato e le condizioni complete B.1–B.6 formano un unico accordo.
