1. Parti contraenti e ambito di applicazione
info@fk-mb.de · +49 2203 93538 40 · www.kilic-gruppe.com
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e di prestazione di servizi si applicano ai contratti tra F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG, Bunsenstraße 9-11, 51145 Colonia, Germania, tribunale locale di Colonia HRA 29365, e-mail info@fk-mb.de (di seguito «noi»), e gli imprenditori ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), le persone giuridiche di diritto pubblico e i patrimoni speciali di diritto pubblico (di seguito il «Cliente»). L’unica parte contraente è F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG. La denominazione KILIC Gruppe non determina l’esistenza di un’ulteriore parte contraente né un obbligo di prestazione a carico di altre società. Il socio accomandatario è F&K GmbH, tribunale locale di Colonia HRB 76513, rappresentata dagli amministratori Ferhan Kilic e Kemal Kilic.
1.2 L’ambito comprende in particolare costruzioni meccaniche e metalliche, lavorazione della lamiera, asportazione di truciolo, saldatura e stampaggio, progettazione, costruzione di utensili e attrezzature, trattamenti superficiali, produzione in serie, nonché montaggio, messa in servizio, manutenzione e altre prestazioni tecniche concordate. Ai contratti di vendita, di fornitura di beni da fabbricare, di realizzazione di opere e di prestazione di servizi si applicano le disposizioni pertinenti alla rispettiva tipologia contrattuale. La qualificazione giuridica dipende dalla prestazione effettivamente dovuta.
1.3 Le presenti condizioni si applicano soltanto se validamente incorporate nel contratto. Riconosciamo eventuali condizioni di acquisto del Cliente divergenti, contrastanti o integrative soltanto nella misura in cui ne sia stata concordata l’applicazione; la sola esecuzione senza riserve non costituisce consenso. Gli accordi individuali prevalgono sempre. Restano ferme le norme di legge sulle condizioni generali contrastanti.
1.4 Sono esclusi i contratti con consumatori, le locazioni di uffici e locali commerciali, i rapporti di lavoro, i contratti di acquisto con i nostri fornitori e gli ordini effettuati tramite un futuro negozio online. Per tali rapporti sono previste basi contrattuali separate. Una nuova versione delle presenti condizioni non modifica i contratti esistenti in assenza di un accordo in tal senso.
1.5 La versione prevista per l’ordine deve essere messa a disposizione del Cliente prima della conclusione del contratto e la sua applicazione deve essere concordata. Un accordo quadro espresso può incorporare le presenti condizioni anche per futuri ordini dello stesso tipo. La mera pubblicazione su un sito web non sostituisce un accordo ove questo sia necessario. Le condizioni speciali specifiche dell’ordine validamente concordate prevalgono sulle presenti condizioni per le materie espressamente disciplinate; gli accordi individuali prevalgono sempre.
2. Offerte e conclusione del contratto
2.1 Le nostre offerte non sono vincolanti, salvo che siano espressamente qualificate come vincolanti o contengano un termine di accettazione vincolante. Le informazioni sul sito web, nei cataloghi e nelle presentazioni generali non costituiscono un’offerta contrattuale vincolante. Le richieste di progetto e le conferme automatiche di ricezione non determinano, di per sé, la conclusione di un contratto.
2.2 Il contratto si conclude mediante dichiarazioni concordanti, in particolare tramite la nostra conferma d’ordine in forma testuale o l’avvio dell’esecuzione riferita all’ordine. Se la nostra conferma d’ordine differisce dall’ordine, la nuova offerta in essa contenuta richiede l’accettazione del Cliente; ai sensi delle presenti condizioni, il mero silenzio del Cliente non costituisce consenso.
2.3 Gli accordi relativi a prestazioni, quantità, revisione dei disegni, prezzo e termini, nonché le modifiche successive, dovrebbero essere documentati in forma testuale, ad esempio tramite e-mail, a fini probatori. Restano ferme la prevalenza degli accordi individuali validi, anche verbali, e le prescrizioni di forma previste dalla legge.
3. Ambito delle prestazioni, progettazione e superfici
3.1 Sono determinanti le specifiche concordate e i disegni ivi identificati con il relativo stato di revisione, le quantità, i materiali, le tolleranze, le superfici, le condizioni d’impiego, i criteri di controllo e gli obblighi documentali. Restano fermi i requisiti di legge e la qualità dovuta secondo il diritto contrattuale applicabile. L’impiego per finalità particolari non riconoscibili da parte nostra alla conclusione del contratto deve essere espressamente concordato.
3.2 Per le prestazioni di progettazione devono essere concordati in particolare carichi, interfacce, condizioni ambientali, requisiti di sicurezza e file da consegnare. L’eventuale responsabilità di progettazione o verifica concordata rimane a nostro carico. Se fabbrichiamo esclusivamente secondo le indicazioni del Cliente, una completa riprogettazione autonoma o l’ingegnerizzazione del sistema complessivo non rientra nell’ambito della prestazione in assenza di un incarico corrispondente; restano fermi i nostri obblighi di verifica e segnalazione.
3.3 Per i trattamenti superficiali devono essere definiti in particolare materiale di base, pretrattamento, processo e spessore del rivestimento, colore, grado di brillantezza, punti di contatto ammessi, zone da mascherare, variazioni dimensionali e requisiti di protezione anticorrosiva e controllo. Le dichiarazioni sulla resistenza alla corrosione si riferiscono alle condizioni di prova e d’impiego concordate. Scostamenti visivi o dovuti al processo non sono ammessi in via generale, ma soltanto entro le tolleranze concordate o la qualità dovuta per legge.
3.4 I primi campioni, i campioni di approvazione e i piani di controllo concordati definiscono l’ordine soltanto nella misura convenuta. L’approvazione del Cliente non ci esonera dalla responsabilità per l’esecuzione conforme al contratto e non costituisce rinuncia ai diritti relativi a difetti non riconoscibili. Certificati particolari, attestazioni di prova e documentazione specifica del Cliente sono dovuti nella misura prescritta dalla legge o concordata.
3.5 Una garanzia di qualità o durata viene assunta soltanto mediante una dichiarazione riconoscibile come tale. La semplice descrizione di una caratteristica non costituisce un’ulteriore garanzia. Nei contratti di servizi è dovuta l’attività concordata eseguita professionalmente; un determinato risultato è dovuto soltanto se fa parte del contratto.
3.6 Possiamo avvalerci di subfornitori idonei, salvo che sia stata concordata l’esecuzione personale e purché siano tutelati gli interessi legittimi del Cliente, i requisiti di approvazione concordati e la riservatezza. Restiamo responsabili dell’esecuzione contrattuale secondo le presenti condizioni.
4. Cooperazione, materiali forniti dal Cliente e condizioni di montaggio
4.1 Il Cliente deve fornire tempestivamente i disegni approvati, le distinte materiali, i dati dei materiali, le specifiche d’impiego, i referenti e le decisioni necessari. Prima della conclusione del contratto deve comunicarci i pericoli particolari conosciuti e i rischi di danno insolitamente elevati nel luogo d’impiego, affinché possano essere concordati l’ambito delle prestazioni, le misure di protezione e, se del caso, una copertura separata dei rischi. L’omessa comunicazione non comporta un’esclusione generale di responsabilità.
4.2 I pezzi e i materiali messi a disposizione dal Cliente devono pervenire tempestivamente nella quantità e qualità concordate. Il Cliente deve comunicare pretrattamenti, rivestimenti, proprietà interne dei materiali e particolari requisiti di stoccaggio o lavorazione, nella misura in cui gli siano noti e rilevanti per l’esecuzione. Analisi approfondite dei materiali o prove distruttive devono essere commissionate separatamente, salvo che siano già comprese nelle verifiche dovute. Segnaliamo tempestivamente le criticità riconoscibili.
4.3 Per lavori di montaggio e messa in servizio, il Cliente deve mettere a disposizione gli accessi sicuri concordati, l’area di lavoro libera, gli allacciamenti, i mezzi di sollevamento e ausiliari e le autorizzazioni necessarie, nella misura in cui tali prestazioni siano di sua competenza. La rispettiva responsabilità per sicurezza sul lavoro, autorizzazioni, conformità CE e integrazione in un impianto complessivo viene definita per ciascun ordine; gli obblighi inderogabili di legge di fabbricanti e gestori non sono esclusi da tale accordo.
4.4 Se il Cliente viola un obbligo di cooperazione o è in mora nell’accettazione, possiamo far valere i diritti previsti dalla legge, in particolare il rimborso delle spese supplementari necessarie, il risarcimento dei danni o l’indennizzo ai sensi del § 642 BGB, purché ne ricorrano i presupposti. I costi aggiuntivi, ad esempio per tempi di attesa, un nuovo viaggio presso il sito o stoccaggio temporaneo, vengono esposti in modo trasparente. Lo stesso pregiudizio non viene addebitato più volte. Restano esercitabili i diritti di legge al compenso e al rimborso delle spese derivanti da materiali inidonei o istruzioni del Cliente, in particolare ai sensi del § 645 BGB, nella misura in cui tali norme si applichino al contratto e ne ricorrano i presupposti.
4.5 In presenza di rischi significativi concretamente motivati per persone, beni o legalità dell’esecuzione, possiamo sospendere i lavori direttamente interessati nella misura necessaria fino al chiarimento della situazione. Informiamo tempestivamente il Cliente dei motivi e della cooperazione necessaria e riprendiamo i lavori al venir meno dei motivi. Le conseguenze su costi, termini e responsabilità sono disciplinate dai punti 4.4, 9 e 16; la nostra responsabilità non è esclusa da questa disposizione.
5. Modifiche, ordini di serie e richieste di consegna
5.1 Le richieste di modifica successive alla conclusione del contratto, in particolare relative a disegni, materiali, tolleranze, superfici, controlli, quantità, programmi di consegna o condizioni di montaggio, devono essere concordate separatamente. Prima dell’esecuzione informiamo il Cliente delle conseguenze prevedibili su prezzo, termini, prestazioni già eseguite e costi di approvvigionamento non più evitabili. Eseguiamo prestazioni modificate o aggiuntive dopo il relativo conferimento dell’incarico. Restano fermi i diritti di legge di richiedere modifiche o impartire disposizioni.
5.2 Fino al raggiungimento di un accordo di modifica resta determinante l’ambito precedentemente concordato. Se la prosecuzione dell’esecuzione non è oggettivamente ragionevolmente esigibile a causa della richiesta di modifica o di indicazioni contraddittorie del Cliente, concordiamo con il Cliente come procedere per i lavori interessati. I diritti di rifiutare la prestazione e di sciogliere il contratto sussistono soltanto se ne ricorrono i presupposti contrattuali o di legge.
5.3 Per ordini di serie e accordi quadro, le quantità totali vincolanti, le dimensioni dei lotti, la durata, i termini delle richieste di consegna e le coperture di materiale autorizzate sono definiti nell’ordine. Il Cliente è tenuto a richiedere e ritirare nei termini le quantità ordinate in modo vincolante. Gli ordini vincolanti e gli approvvigionamenti di materiale espressamente autorizzati non possono essere ridotti o rinviati unilateralmente e gratuitamente. In caso di mancata richiesta vincolante di consegna, possiamo far valere i diritti derivanti dalla mora nell’accettazione, dall’inadempimento o dalla mancata cooperazione secondo i presupposti di legge applicabili, compresa la fissazione di un termine ove necessaria. Le previsioni non vincolanti non comportano un obbligo di ritiro. Restano fermi i diritti di legge e il punto 18.
5.4 Consegne superiori o inferiori al quantitativo previsto sono ammesse soltanto entro tolleranze quantitative espressamente concordate. Le presenti condizioni non stabiliscono una tolleranza percentuale automatica. L’approvvigionamento anticipato oltre l’ordine vincolante o l’autorizzazione espressa del materiale non è a carico del Cliente.
6. Prezzi e costi aggiuntivi
6.1 Si applicano i prezzi contrattualmente concordati in euro, oltre all’imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. Salvo diverso accordo, i prezzi dei beni si riferiscono al ritiro presso lo stabilimento indicato nell’ordine, oltre a imballaggio ed eventuale spedizione richiesta dal Cliente. Addebitiamo separatamente i costi di imballaggio e spedizione necessari, ragionevoli ed effettivamente sostenuti; i costi aggiuntivi prevedibili o le relative basi di calcolo sono esposti nell’offerta. Stipuliamo un’assicurazione trasporto a spese del Cliente soltanto previo accordo. I costi di montaggio, messa in servizio, viaggio e soggiorno sono dovuti in aggiunta soltanto sulla base dei criteri di calcolo concordati, nella misura in cui non siano già compresi nel prezzo. Restano fermi il punto 6.4 e i diritti di legge al compenso.
6.2 I prezzi fissi si riferiscono all’ambito delle prestazioni concordato e alle quantità e condizioni di esecuzione su cui si basano. Le richieste del Cliente al di fuori di tale ambito sono disciplinate dal punto 5. Le clausole di adeguamento dei prezzi per contratti di serie o quadro di lunga durata si applicano soltanto sulla base di un accordo separato che definisca concretamente componenti di costo, ponderazione, valori di riferimento e procedura di adeguamento e tenga conto in egual modo di aumenti e riduzioni dei costi.
6.3 Le modifiche dei prezzi fissi concordati richiedono un accordo o una base giuridica, in particolare il § 313 BGB in caso di alterazione del fondamento negoziale. Una progettazione approfondita, uno studio di fattibilità o un calcolo dei costi elaborati su richiesta sono a pagamento se il relativo compenso è stato concordato preventivamente.
6.4 Le prestazioni aggiuntive commissionate dal Cliente al di fuori dell’ordine esistente, quali ulteriori controlli, documentazione, modifiche o interventi di montaggio, sono remunerate al compenso concordato. In mancanza di un accordo sul prezzo, se le circostanze indicano che la prestazione aggiuntiva è prevedibile soltanto dietro compenso, si applica il compenso usuale secondo i presupposti di legge. Prima dell’esecuzione segnaliamo l’ambito aggiuntivo e i costi prevedibili. Restano fermi i nostri obblighi di eliminazione dei difetti ai sensi del punto 14.
7. Pagamento, mora e controdiritti
7.1 Salvo diverso accordo, concediamo un termine di pagamento di 14 giorni di calendario senza deduzioni soltanto dopo una valutazione positiva del merito creditizio e una nostra corrispondente conferma nell’offerta o nella conferma d’ordine. Il termine decorre dal ricevimento della fattura; tuttavia, per i contratti di vendita e di fornitura di beni da fabbricare, non prima della consegna contrattuale o del pertinente trasferimento del rischio ai sensi del punto 10; per le opere soggette ad accettazione, non prima dell’accettazione o di un effetto giuridicamente equivalente; per i contratti di servizi, non prima dell’esecuzione delle prestazioni fatturate. Nei contratti di costruzione, il termine per il compenso finale non decorre inoltre prima che siano soddisfatti i requisiti del § 650g comma 4 BGB, in particolare prima della presentazione di una fattura finale verificabile. Agli anticipi e ai pagamenti per stati di avanzamento concordati si applica il punto 7.2. Uno sconto per pagamento anticipato richiede un accordo espresso.
7.2 Se prima della conclusione del contratto non è disponibile una valutazione creditizia positiva o non viene concesso un termine di pagamento, possiamo subordinare la conclusione del contratto a un anticipo ragionevole o a un’idonea garanzia. Tipologia, importo e scadenza devono essere concordati nell’offerta o nel contratto prima della conclusione. Gli anticipi e i piani di pagamento specifici del progetto, in particolare per ordini di utensili, progettazione, impianti e internazionali, sono definiti insieme alle relative condizioni di esigibilità. Per le opere possiamo inoltre richiedere pagamenti per stati di avanzamento nella misura consentita dal § 632a BGB. Questa disposizione non modifica retroattivamente condizioni di pagamento già concordate. I diritti in caso di rischio di pagamento emerso soltanto dopo la conclusione del contratto sono disciplinati dal punto 8.
7.3 Alla scadenza di un termine di pagamento contrattualmente fissato o determinabile secondo il calendario, la mora interviene senza ulteriore sollecito nella misura in cui il mancato pagamento sia imputabile al Cliente. Negli altri casi si applicano i presupposti di legge della mora. In caso di mora nel pagamento, il Cliente deve gli interessi moratori legali di nove punti percentuali sopra il tasso base applicabile e l’importo forfettario legale di 40 euro. Tale importo viene imputato all’eventuale risarcimento dovuto per i costi di tutela legale. Resta risarcibile ogni ulteriore danno da mora comprovato.
7.4 La compensazione con controcrediti è ammessa se questi sono incontestati, accertati con sentenza definitiva o pronti per la decisione giudiziale. Questa limitazione non si applica ai controcrediti derivanti dallo stesso rapporto contrattuale, in particolare per difetti, prestazioni non eseguite o restituzioni conseguenti allo scioglimento del contratto. Restano esercitabili i diritti di legge di rifiuto della prestazione e di ritenzione derivanti dallo stesso rapporto contrattuale, in particolare ai sensi dei §§ 320 e 641 comma 3 BGB.
7.5 Se un piano di pagamento concordato subordina espressamente una prestazione a un anticipo, possiamo trattenere tale prestazione fino al ricevimento del pagamento dovuto. Restano salvi i legittimi diritti del Cliente di rifiuto della prestazione e di ritenzione. Alle conseguenti variazioni dei termini si applica il punto 9.1. Gli ulteriori diritti in caso di rischio di pagamento o mancata controprestazione sono disciplinati dal punto 8 e dalla legge.
8. Rischio di pagamento e sospensione delle prestazioni
8.1 Se dopo la conclusione del contratto risulta che il nostro diritto alla controprestazione è a rischio a causa dell’incapacità del Cliente di adempiere, possiamo sospendere le prestazioni che siamo tenuti a eseguire anticipatamente secondo i presupposti del § 321 BGB. Questo diritto cessa non appena il Cliente esegue la controprestazione o fornisce un’idonea garanzia.
8.2 Possiamo fissare un termine ragionevole entro il quale il Cliente possa scegliere tra eseguire la controprestazione contestualmente alla nostra prestazione o fornire una garanzia. Soltanto dopo l’inutile decorso di tale termine, o quando la legge non richiede la fissazione di un termine, possiamo recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge. Per il resto restano esercitabili i diritti di legge di rifiuto della prestazione per mancata esecuzione della controprestazione esigibile.
8.3 Informiamo tempestivamente il Cliente della sospensione giustificata e del suo motivo. Si considerano soltanto gli effetti effettivamente causati sul processo di esecuzione. Un arretrato di pagamento di modesta entità o un pagamento legittimamente trattenuto non determina automaticamente lo scioglimento di tutti gli ordini.
8.4 Restano fermi i diritti di garanzia previsti dalla legge. Ne fanno parte in particolare il diritto di pegno dell’esecutore dell’opera e, ove ricorrano i presupposti di legge, il diritto alla garanzia dell’appaltatore edile ai sensi del § 650f BGB.
9. Termini e impedimenti straordinari all’esecuzione
9.1 Le date vincolanti di consegna ed esecuzione sono determinate mediante accordo. Se una data dipende da dati del Cliente, approvazioni, materiali messi a disposizione o anticipi concordati, tali presupposti sono indicati nell’ordine. Un ritardo imputabile al Cliente proroga il termine interessato nella misura del suo effetto effettivo, oltre a un periodo di riavvio ragionevole e necessario; ciò non vale nella misura in cui il ritardo sia imputabile a noi. Indicazioni di pianificazione puramente orientative e previsioni di data espressamente non vincolanti non determinano un negozio con termine essenziale. Restano determinanti i termini di esecuzione contrattualmente concordati.
9.2 Eventi straordinari al di fuori della nostra sfera di responsabilità, non controllabili nemmeno adottando precauzioni ragionevoli, possono impedire l’esecuzione per la durata dei loro effetti concreti, oltre a un ragionevole periodo di riavvio. Possono rientrarvi calamità naturali, guerra, divieti delle autorità o perturbazioni operative e dei trasporti imprevedibili e inevitabili. I soli aumenti generali dei costi, la normale carenza di personale o problemi di approvvigionamento evitabili non sono sufficienti.
9.3 Informiamo tempestivamente dell’impedimento, della sua durata prevista e delle contromisure ragionevoli. Se l’impedimento dura più di otto settimane, ciascuna parte può recedere dal contratto per le prestazioni interessate non ancora eseguite; nei rapporti contrattuali continuativi, il recesso dalla parte interessata prende il posto della risoluzione. Restano esercitabili i diritti di legge di scioglimento del contratto sorti prima. I pagamenti riferibili a prestazioni che non saranno più eseguite vengono rimborsati tempestivamente.
9.4 Il nostro obbligo di consegna è subordinato al corretto e tempestivo approvvigionamento da parte dei nostri fornitori, purché abbiamo concluso tempestivamente un corrispondente acquisto di copertura coerente per beni, quantità, qualità e tempi di consegna, non siamo responsabili del mancato approvvigionamento e non abbiamo assunto una garanzia di approvvigionamento contraria. Esaminiamo alternative di approvvigionamento ragionevoli e informiamo tempestivamente il Cliente dell’impedimento e dei suoi effetti prevedibili. Se il mancato approvvigionamento è soltanto temporaneo, il termine di consegna interessato è prorogato esclusivamente del ritardo effettivo comprovato, oltre a un periodo di riavvio necessario e ragionevole; si applica per analogia il punto 9.3. Se il mancato approvvigionamento è definitivo, possiamo recedere dalla parte interessata del contratto non ancora eseguita qualora anche un approvvigionamento alternativo ragionevole sia impossibile. Restano esercitabili i diritti di legge del Cliente, in particolare qualora non abbia interesse a una prestazione parziale. Gli anticipi relativi a prestazioni che non saranno più eseguite vengono rimborsati tempestivamente. Questa disposizione non esclude la responsabilità per una nostra violazione di obblighi; si applica il punto 16.
10. Consegna, spedizione e mora nell’accettazione
10.1 Salvo diversa condizione di consegna concordata, i beni sono consegnati presso lo stabilimento indicato nell’ordine. Se, su richiesta del Cliente, vengono spediti in un luogo diverso da quello di adempimento, il rischio di perdita o danneggiamento fortuito nei contratti di vendita e di fornitura di beni da fabbricare passa al Cliente ai sensi del § 447 BGB alla consegna alla persona incaricata della spedizione. Restano fermi i nostri obblighi relativi al corretto imballaggio, alla scelta e alla gestione della spedizione.
10.2 Gli Incoterms® si applicano soltanto se sono concordati la clausola specifica, il luogo indicato e l’edizione applicabile. Tale accordo prevale sulla regola generale di spedizione. Per le opere soggette ad accettazione, il trasferimento del rischio è disciplinato dalle norme di legge sull’accettazione, in particolare dal § 644 BGB, compresa la regola legale sulla spedizione di cui al § 644 comma 2 BGB ove ne ricorrano i presupposti.
10.3 Le consegne parziali sono ammesse se la parte consegnata può essere utilizzata dal Cliente per la finalità contrattuale, la consegna restante appare garantita e il Cliente non subisce svantaggi o costi aggiuntivi irragionevoli, salvo che tali costi siano sostenuti da noi. La fatturazione parziale è consentita soltanto per prestazioni corrispondentemente concordate o fatturabili separatamente.
10.4 In caso di mora nell’accettazione, possiamo richiedere le spese di stoccaggio e le altre spese aggiuntive effettivamente necessarie e rimborsabili per legge. Comunichiamo tempestivamente la disponibilità alla consegna e i costi imminenti, nella misura possibile. Non viene concordato alcun costo forfettario fisso di stoccaggio né un diritto automatico di disporre dei beni del Cliente.
11. Riserva di proprietà e garanzia dei crediti
11.1 Conserviamo la proprietà dei beni mobili consegnati fino al pagamento integrale di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal rapporto commerciale continuativo con il Cliente. Sono garantiti soltanto i crediti di F&K Maschinenbau GmbH & Co. KG e non quelli di altre società del gruppo.
11.2 Il Cliente deve trattare con cura i beni soggetti a riserva di proprietà e informarci tempestivamente di pignoramenti o altri interventi di terzi. Prima del pagamento integrale non può costituirli in pegno né trasferirne la proprietà a scopo di garanzia. Questa disposizione non attribuisce alcun diritto di accesso ai locali o di prelievo senza consenso.
11.3 La lavorazione o trasformazione dei beni soggetti a riserva di proprietà avviene per nostro conto in qualità di fabbricante, senza crearci un ulteriore obbligo. Se sono lavorati insieme a beni altrui, acquisiamo una quota di comproprietà sul nuovo bene proporzionale al rapporto tra il valore di fattura dei nostri beni riservati, IVA inclusa, e la somma di tale valore con quello degli altri beni lavorati al momento della lavorazione. Lo stesso vale per l’unione o la commistione. Se il Cliente acquisisce in tal modo la proprietà esclusiva, ci trasferisce fin d’ora la corrispondente quota di comproprietà; accettiamo il trasferimento. Il Cliente custodisce per noi i beni di nostra proprietà o comproprietà. Questa disposizione non esclude un trasferimento di proprietà previsto dalla legge in caso di incorporazione come parte essenziale di un immobile, in particolare ai sensi del § 946 BGB. Per ordini per i quali la riserva di proprietà non fornisce una garanzia sufficiente, possono essere concordate separatamente modalità di pagamento o garanzie ammissibili.
11.4 Il Cliente può lavorare e rivendere i beni soggetti a riserva di proprietà nell’ordinario corso dell’attività. Ci cede fin d’ora a garanzia i crediti che ne derivano; accettiamo la cessione. In caso di vendita insieme ad altri beni, la cessione è limitata all’importo di fattura dei nostri beni, IVA inclusa; in caso di vendita di un bene in comproprietà, è limitata alla corrispondente quota del credito.
11.5 Il Cliente resta autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. In caso di mora nel pagamento dopo l’inutile decorso di un termine di pagamento ragionevole, o di rischio di pagamento ai sensi del punto 8.1, possiamo revocare tale autorizzazione e quelle alla rivendita e lavorazione nella misura necessaria a garantire i nostri crediti legittimi e ragionevole tenuto conto degli interessi di entrambe le parti. Restano fermi i legittimi diritti del Cliente di rifiuto della prestazione e di ritenzione. Dopo una revoca giustificata possiamo riscuotere direttamente i crediti ceduti e richiedere le informazioni e i documenti necessari. Restano ferme le disposizioni inderogabili del diritto dell’insolvenza.
11.6 Se il valore realizzabile delle nostre garanzie supera i crediti garantiti di oltre il dieci per cento, su richiesta liberiamo le garanzie per l’eccedenza. Nella scelta delle garanzie da liberare teniamo conto degli interessi legittimi del Cliente. Richiediamo la restituzione dei beni soggetti a riserva di proprietà soltanto ove ricorrano i presupposti di legge, in particolare dopo il necessario recesso ai sensi del § 449 comma 2 BGB.
11.7 Nella misura in cui per le garanzie nel Paese di destinazione siano necessari ulteriori accordi o registrazioni ammissibili, questi vengono concordati separatamente. La sola scelta del diritto contrattuale tedesco non sostituisce le misure eventualmente richieste dal diritto reale o dell’insolvenza straniero.
12. Utensili, sviluppi, progetti e diritti di utilizzo
12.1 I nostri mezzi operativi generali, processi di produzione, programmi e utensili preesistenti restano di nostra proprietà o soggetti ai nostri diritti, salvo diverso accordo. Un contributo espressamente qualificato come partecipazione ai costi degli utensili non trasferisce di per sé la proprietà. Se invece un utensile viene acquistato come bene da consegnare, si applicano le regole concordate sul trasferimento della proprietà e il punto 11; l’acquisto di un utensile interamente pagato non viene reinterpretato come semplice partecipazione ai costi.
12.2 Per gli utensili appartenenti al Cliente o trasferiti a quest’ultimo che rimangono presso di noi, devono essere concordati identificazione, utilizzo, durata espressa in quantità prodotte, manutenzione e custodia. Sono utilizzati soltanto per ordini autorizzati del Cliente. La normale usura operativa va distinta dai danni a noi imputabili; la sostituzione e le riparazioni a pagamento richiedono un corrispondente incarico, salvo che sussista un diritto di legge.
12.3 La durata e i costi di custodia degli utensili del Cliente dopo il completamento degli ordini concordati sono definiti per ciascun ordine. In assenza di accordo e di ulteriori ordini vincolanti relativi all’utensile, dopo la conclusione dell’ordine chiediamo al Cliente di riprendere l’utensile o concordarne l’ulteriore custodia entro un termine ragionevole di almeno sei settimane. Fino alla scadenza custodiamo l’utensile senza costi aggiuntivi di stoccaggio. In caso di successiva mora nell’accettazione si applicano i diritti di legge, in particolare il rimborso delle spese aggiuntive necessarie. Restano fermi i diritti di pegno legali dell’esecutore e i diritti commerciali di ritenzione. Non vengono concordati né la rottamazione automatica né l’abbandono della proprietà.
12.4 I diritti su disegni, dati, software, campioni e altre indicazioni forniti dal Cliente restano al Cliente o ai rispettivi titolari. Il Cliente ci concede soltanto l’utilizzo necessario per eseguire l’ordine, compresa la comunicazione necessaria a contraenti legittimamente incaricati e vincolati alla riservatezza. Ciò non attribuisce il diritto di utilizzare contenuti riservati specifici del Cliente per altri clienti o di registrare sviluppi altrui come nostri diritti di proprietà intellettuale.
12.5 I diritti su progetti, disegni, calcoli, software, processi di produzione e altri risultati da noi apportati o sviluppati nell’ambito dell’ordine restano a noi nella misura in cui ne siamo titolari. Il Cliente riceve i diritti di utilizzo dovuti secondo l’accordo e la finalità contrattuale congiuntamente prevista; se questi non comportano diritti più ampi, i diritti concessi sono non esclusivi. Salvo che sia stata concordata o derivi dalla finalità contrattuale una concessione definitiva anticipata, la concessione diventa efficace con il pagamento integrale dei risultati interessati. Dalla consegna contrattuale il Cliente riceve un’autorizzazione provvisoria all’utilizzo produttivo necessario secondo il contratto, in particolare durante un termine di pagamento concordato e in caso di legittima ritenzione del compenso. Tale autorizzazione non cessa automaticamente per mancato pagamento; la sua cessazione richiede una valida risoluzione o un valido recesso dal contratto interessato, secondo i presupposti di legge. Restano fermi i conseguenti diritti delle parti. Se la fabbricazione interna, la riproduzione o la fabbricazione da parte di terzi è concordata o compresa nella finalità contrattuale congiuntamente prevista, i diritti concessi e l’autorizzazione provvisoria si estendono anche a tale utilizzo nella misura corrispondente.
12.6 I file e i formati di dati dovuti devono essere definiti nell’ordine. Per incarichi esclusivamente di fabbricazione e consegna, la consegna del prodotto non comprende, in linea di principio, la messa a disposizione dei nostri modelli CAD sorgente interni, progetti CAM, programmi NC, codice sorgente software, modelli di calcolo, percorsi utensile, parametri di processo o documenti di produzione. La messa a disposizione resta dovuta nella misura in cui sia concordata o necessaria per realizzare la finalità contrattuale dovuta. Ciò vale in particolare per prestazioni di sviluppo e progettazione commissionate. Tutta la documentazione richiesta dalla legge e promessa contrattualmente viene fornita integralmente.
12.7 Non viene concesso alcun diritto, oltre la finalità contrattuale concordata, di riprodurre, pubblicare, comunicare a terzi o utilizzare per ulteriori riproduzioni i nostri risultati protetti o riservati. Se l’utilizzo consentito comprende il ricorso a fabbricanti terzi, manutentori o altri prestatori di servizi, i contenuti necessari possono essere resi loro accessibili; i contenuti riservati devono essere protetti ai sensi del punto 17. Questa disposizione non limita i documenti propri del Cliente, le soluzioni sviluppate autonomamente e gli utilizzi consentiti dalla legge.
12.8 Diritti di utilizzo esclusivi, trasferimento di diritti di proprietà intellettuale trasferibili, utilizzi oltre la finalità contrattuale o una particolare ripartizione dei diritti su sviluppi congiunti richiedono un accordo separato, nella misura in cui non derivino già da un accordo concluso o dalla finalità contrattuale congiuntamente prevista. Il solo pagamento dei costi di sviluppo, progettazione o utensili non determina un’esclusiva oltre la finalità contrattuale concordata. I diritti di utilizzo necessari per controlli, prove, messa in servizio o accettazione concordati sono concessi alla consegna. Le estensioni oltre l’ambito dei diritti già dovuti sono concordate e remunerate separatamente.
12.9 Possiamo utilizzare competenze generali, metodi propri ed esperienze non specifiche del Cliente per ulteriori incarichi, nella misura in cui ciò non violi diritti del Cliente, esclusive concordate o obblighi di riservatezza. Restano ferme le limitazioni legali dei diritti di proprietà intellettuale e le regole sull’esaurimento. Le presenti condizioni non creano protezione per idee tecniche liberamente utilizzabili o processi generalmente noti per il solo fatto di qualificarli come nostro know-how.
12.10 Nella misura in cui a un ordine si applichi il Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), restano fermi i diritti inderogabili di accesso ai dati del prodotto e dei servizi correlati e di utilizzo e condivisione degli stessi. Le precedenti riserve di diritti e le regole di riservatezza del punto 17 non limitano tali diritti. Le informazioni di volta in volta richieste sull’ambito dei dati, le modalità di accesso e le condizioni di utilizzo vengono fornite tempestivamente prima della conclusione del contratto relativo al prodotto o servizio. La protezione dei segreti commerciali interessati e qualsiasi limitazione o sospensione dell’accesso ai dati sono disciplinate dai presupposti di legge applicabili; la sola qualificazione come riservato non giustifica il rifiuto di un accesso ai dati obbligatorio.
13. Accettazione e controlli
13.1 Nella misura in cui un’opera richieda accettazione, il Cliente esegue il controllo concordato senza ingiustificato ritardo dopo il completamento e la nostra richiesta di accettazione. Deve accettare la prestazione conforme secondo le disposizioni di legge; difetti di scarsa rilevanza non legittimano il rifiuto dell’accettazione. I difetti rilevati e le riserve dovrebbero essere documentati nel verbale di accettazione. Una dichiarazione giuridicamente efficace non diventa inefficace per il solo fatto di non essere stata riportata nel verbale.
13.2 Ai fini dell’accettazione tacita prevista dalla legge, fissiamo un termine ragionevole dopo il completamento. Essa opera soltanto se sono soddisfatti i requisiti del § 640 comma 2 BGB, in particolare se entro tale termine il Cliente non rifiuta l’accettazione indicando almeno un difetto. Né il mero invio né un breve termine generalizzato di silenzio sostituiscono i presupposti di legge.
13.3 Una prova funzionale o un collaudo in fabbrica concordati nell’ambito di un contratto di vendita o di fornitura di beni da fabbricare non lo trasformano automaticamente in un contratto d’opera. Gli obblighi legali di controllo e denuncia dei difetti sono disciplinati dal punto 14; un difetto occulto non è escluso da una dichiarazione generale di accettazione o approvazione.
14. Denuncia dei difetti e adempimento correttivo
14.1 Se la consegna costituisce un’operazione commerciale per entrambe le parti, si applicano gli obblighi di legge di esame e denuncia dei difetti ai sensi dei §§ 377 e 381 del Codice commerciale tedesco (HGB). I difetti riconoscibili devono essere denunciati tempestivamente dopo il controllo dovuto; quelli inizialmente non riconoscibili, tempestivamente dopo la scoperta. È sufficiente l’invio tempestivo della denuncia. Chiediamo una descrizione comprensibile, con numero d’ordine, fotografie o misurazioni se disponibili, preferibilmente in forma testuale. Restano ferme le eccezioni di legge, in particolare in caso di occultamento doloso.
14.2 Il Cliente deve consentire una verifica e un adempimento correttivo ragionevoli e mettere a disposizione i beni interessati o l’accesso necessario. Per i contratti di vendita e di fornitura di beni da fabbricare possiamo inizialmente scegliere tra riparazione e sostituzione; se nel caso concreto la modalità scelta non è ragionevolmente accettabile per il Cliente, resta il suo diritto a un adempimento correttivo ragionevole. Per le opere il diritto di scelta è disciplinato dal § 635 BGB. Sosteniamo i costi necessari dell’adempimento correttivo previsti dalla legge, compresi gli eventuali costi di rimozione e installazione. Il suddetto diritto di prima scelta non si applica nella misura in cui pregiudichi il diritto di regresso del Cliente protetto dal § 478 BGB; restano esercitabili i diritti salvaguardati dal punto 15.4.
14.3 Dopo l’inutile decorso di un termine ragionevole previsto dalla legge per l’adempimento correttivo, o quando la legge non richiede un termine, il Cliente dispone dei diritti di legge alla riduzione del prezzo e, ove ricorrano i rispettivi presupposti, alla risoluzione e, per le opere, all’eliminazione diretta del difetto con rimborso delle spese. Ciò vale in particolare se l’adempimento correttivo è fallito, è irragionevolmente gravoso o il rifiuto legittima per legge l’esercizio di tali diritti. Il risarcimento dei danni è disciplinato dal punto 16.
14.4 Usura naturale, utilizzo inadeguato, manutenzione carente, modifiche di terzi o difetti dei materiali forniti dal Cliente non costituiscono difetti di cui rispondiamo nella misura in cui ne siano effettivamente la causa e non abbiamo violato obblighi propri di verifica, segnalazione o prestazione. Una modifica o riparazione di terzi non comporta automaticamente la perdita di tutti i diritti relativi ai difetti.
14.5 Se una denuncia di difetto risulta infondata, possiamo richiedere il rimborso dei costi necessari di verifica e trasporto soltanto nella misura in cui il Cliente sapesse, o per colpa non avesse riconosciuto, che non sussisteva un difetto a noi imputabile. Le regole legali sull’onere della prova non vengono modificate.
15. Prescrizione dei diritti relativi ai difetti
15.1 Per i diritti relativi ai difetti normalmente soggetti al termine biennale ai sensi del § 438 comma 1 numero 3 BGB, il termine di prescrizione è di dodici mesi dalla consegna. Per le opere di cui al § 634a comma 1 numero 1 BGB è di dodici mesi dall’accettazione. Questa disposizione riduce il termine di prescrizione e non costituisce una garanzia di durata.
15.2 La riduzione non si applica ai diritti derivanti da dolo, colpa grave, lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute, difetti dolosamente occultati, garanzie assunte o norme inderogabili sulla responsabilità da prodotto. Tali diritti sono soggetti ai termini di legge o a quelli previsti dalla garanzia. Le eccezioni comprendono anche i comportamenti dei nostri rappresentanti legali e ausiliari a noi imputabili.
15.3 Restano in particolare invariati i termini di legge per i vizi giuridici indicati al § 438 comma 1 numero 1 BGB, per le opere edili e per i beni utilizzati secondo la loro destinazione usuale in un’opera edile e che ne abbiano causato la difettosità (§ 438 comma 1 numero 2 BGB), nonché per le opere edili e le relative prestazioni di progettazione o vigilanza ai sensi del § 634a comma 1 numero 2 BGB. I termini legali di prescrizione diversi da quelli espressamente indicati al punto 15.1 non vengono ridotti.
15.4 Restano fermi i diritti legali di regresso verso fornitori e tra imprese, in particolare ai sensi dei §§ 445a, 445b, 445c, 478 e 327u BGB, compresi i relativi termini, le regole che ne sospendono la scadenza e le disposizioni protettive. Lo stesso vale per le regole di legge sulla sospensione e sulla nuova decorrenza della prescrizione. Non viene concordato alcun ulteriore termine di decadenza per la denuncia di difetti occulti.
16. Responsabilità e risarcimento dei danni
16.1 La nostra responsabilità è illimitata in caso di dolo e colpa grave, lesione colpevole alla vita, all’integrità fisica o alla salute, occultamento doloso di un difetto, nell’ambito di una garanzia assunta e in base alle disposizioni inderogabili di responsabilità previste dalla legge, in particolare la legge tedesca sulla responsabilità da prodotto. Ciò vale anche per i corrispondenti comportamenti dei nostri rappresentanti legali e ausiliari.
16.2 In caso di colpa lieve, fatto salvo il punto 16.1, rispondiamo soltanto della violazione di un obbligo contrattuale essenziale. Sono essenziali gli obblighi il cui adempimento rende possibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il Cliente può normalmente fare affidamento. In tali casi il risarcimento è limitato al danno prevedibile alla conclusione del contratto e tipico di contratti di quel genere. Per il resto, la responsabilità per colpa lieve è esclusa.
16.3 Questa disposizione si applica indipendentemente dalla base giuridica della domanda di risarcimento e opera corrispondentemente a favore dei nostri rappresentanti legali, dipendenti e ausiliari. Comprende anche il rimborso delle spese inutilmente sostenute, senza limitare le eccezioni di cui al punto 16.1.
16.4 Anche le richieste per perdite di produzione, lucro cessante e altri danni conseguenti sono disciplinate dai punti 16.1 e 16.2. Restano applicabili le norme di legge sul concorso di colpa e sulla mitigazione del danno. I diritti all’adempimento, all’adempimento correttivo, alla riduzione del prezzo e alla risoluzione non vengono autonomamente esclusi da questa clausola risarcitoria.
17. Riservatezza, segreti commerciali e diritti di proprietà intellettuale
17.1 Le parti proteggono dall’utilizzo e dalla divulgazione non autorizzati le informazioni tecniche e commerciali dell’altra parte contrassegnate come riservate o riconoscibili come tali in base alle circostanze. Possono comprendere in particolare sviluppi non pubblici, dati di progettazione e produzione, file CAD/CAM/NC, parametri di processo, calcoli dei costi, risultati di prova, campioni e prototipi. Le informazioni possono essere utilizzate soltanto per la finalità contrattuale concordata. L’obbligo prosegue dopo la cessazione del contratto finché sussiste un legittimo interesse alla riservatezza; la sola qualificazione come riservato non sostituisce i presupposti legali di un segreto commerciale.
17.2 Sono escluse le informazioni lecitamente pubbliche, già lecitamente note, sviluppate autonomamente o ricevute lecitamente da terzi senza violazione di obblighi di riservatezza. Restano consentite le divulgazioni imposte dalla legge; nella misura legalmente consentita, l’altra parte viene informata prima di tale divulgazione obbligatoria. Le segnalazioni e divulgazioni protette dalla legge, in particolare ai sensi della legge tedesca sulla protezione delle persone segnalanti e del § 5 della legge tedesca sui segreti commerciali (GeschGehG), non richiedono consenso o informazione preventivi. Restano fermi i diritti dei lavoratori protetti dalla legge.
17.3 Il Cliente può metterci a disposizione per l’utilizzo soltanto documenti e indicazioni che è autorizzato a far utilizzare per l’ordine. Se un terzo avanza nei nostri confronti una pretesa per una violazione basata su tali indicazioni, il Cliente ci tiene indenni dalle pretese fondate e dai costi di difesa necessari e ragionevoli, nella misura in cui la violazione gli sia imputabile. Informiamo tempestivamente il Cliente, consentiamo una difesa coordinata e non riconosciamo pretese a suo danno senza il suo consenso. Restano considerati il nostro eventuale contributo causale e la nostra colpa.
17.4 Restano fermi i nostri obblighi legali di fornire la prestazione dovuta libera da vizi giuridici. L’acquisto di un prodotto non trasferisce automaticamente brevetti, diritti esclusivi di utilizzo, processi produttivi o know-how generale. Restano fermi i diritti del Cliente di utilizzo e consegna ai sensi del punto 12 e le regole di legge sull’esaurimento.
17.5 Ciascuna parte adotta misure tecniche e organizzative di riservatezza adeguate all’effettiva necessità di protezione. Vi rientrano la limitazione dell’accesso alle persone che ne hanno bisogno per l’ordine, controlli di accesso idonei e canali di trasmissione protetti. Dipendenti e prestatori esterni legittimamente incaricati devono essere vincolati corrispondentemente, salvo che siano già soggetti a un obbligo legale equivalente di riservatezza. Le indicazioni riconoscibili di riservatezza non devono essere rimosse in caso di comunicazione consentita. Non appena una parte viene a conoscenza di un accesso o una divulgazione non autorizzati riguardanti l’altra parte, la informa senza ingiustificato ritardo, salvo che un obbligo di legge lo impedisca.
17.6 Per campioni, prototipi o pezzi di prova non pubblici che una parte fornisce all’altra in modo riconoscibilmente riservato ed esclusivamente per uno scopo limitato di controllo o prova, vale quanto segue: senza consenso della parte che li fornisce sono vietati il reverse engineering, lo smontaggio o l’analisi volti a individuare conoscenze riservate di progettazione o produzione non divulgate al di fuori di tale scopo. Restano consentiti i test concordati, l’accertamento lecito di difetti e gli esami necessari per l’utilizzo consentito, la sicurezza o la manutenzione. Questa disposizione non istituisce un divieto generale di reverse engineering o analisi per prodotti pubblicamente disponibili o beni di serie acquistati senza restrizioni.
17.7 Per i programmi per elaboratore restano fermi i diritti di legge inderogabili, in particolare ai sensi dei §§ 69d, 69e e 69g della legge tedesca sul diritto d’autore (UrhG). Vi rientrano, nella misura rispettivamente prevista dalla legge, le copie di sicurezza necessarie, l’osservazione, lo studio, la prova, la decompilazione e la correzione consentita degli errori. I punti 12 e 17 non limitano tali diritti inderogabili né divulgazioni, segnalazioni e diritti dei lavoratori protetti dalla legge.
17.8 Dopo la cessazione della finalità concordata, la parte ricevente restituisce su richiesta i documenti riservati e i campioni fisici forniti soltanto temporaneamente o in prestito, oppure elimina le copie non più necessarie, nella misura in cui ciò non sia impedito da diritti di utilizzo ancora sussistenti, obblighi legali di conservazione o legittimi interessi probatori. Questa disposizione non revoca la proprietà di campioni o prodotti già trasferita alla parte ricevente. La documentazione richiesta per legge può essere conservata. I backup ordinari devono continuare a essere protetti fino alla cancellazione nel normale ciclo di backup, così come le copie probatorie lecitamente conservate, e non possono essere utilizzati per altri scopi. In caso di violazioni si applicano i rimedi previsti dalla legge; non viene concordata alcuna penale contrattuale forfettaria.
18. Annullamento degli ordini, scioglimento del contratto e resi
18.1 Non sussiste un ulteriore diritto contrattuale di restituire o sostituire beni correttamente consegnati. L’annullamento o il reso consensuale richiede un accordo. Restano fermi i diritti di legge relativi a difetti, risoluzione e recesso.
18.2 Se il Cliente recede liberamente da un contratto d’opera ai sensi del § 648 BGB, possiamo richiedere il compenso concordato, detratte le spese risparmiate e i proventi ottenuti dall’impiego alternativo della nostra capacità o dolosamente omessi. Per la parte non eseguita si applica la presunzione legale relativa del cinque per cento. Possiamo dimostrare un diritto a un importo maggiore; il Cliente può dimostrare un importo minore o l’assenza di ogni diritto. Nei contratti di fornitura di beni da fabbricare, ciò vale nella misura in cui il § 650 comma 1 BGB renda la disposizione applicabile alla fabbricazione di beni mobili infungibili.
18.3 Non viene concordata una penale contrattuale forfettaria per annullamento o mancato ritiro. In caso di legittimo scioglimento del rapporto contrattuale, le prestazioni eseguite, i pagamenti da restituire e gli eventuali ulteriori diritti vengono liquidati secondo l’accordo intervenuto e le disposizioni di legge. Le dichiarazioni di recesso devono rispettare le eventuali forme previste dalla legge.
18.4 I contratti di vendita e di fornitura di beni mobili fungibili da fabbricare non attribuiscono un ulteriore diritto contrattuale di annullamento libero. Gli ordini vincolanti obbligano il Cliente al ritiro e al pagamento concordati, salvo che sussista un diritto di legge o validamente concordato di scioglimento del contratto. Accettiamo lo scioglimento consensuale volontario soltanto sulla base di un accordo separato che consideri in particolare le prestazioni già eseguite e i costi di approvvigionamento non più evitabili. Nella liquidazione si tiene adeguatamente conto delle spese risparmiate e dell’utilizzo alternativo. Resta fermo il punto 18.2.
19. Ordini internazionali e controllo delle esportazioni
19.1 Per gli ordini transfrontalieri devono essere indicati nell’ordine il Paese di destinazione, la clausola di consegna, la garanzia di pagamento, la gestione dell’importazione e la documentazione necessaria. Ciascuna parte sostiene i costi contrattualmente assegnati e adempie ai propri obblighi di legge in materia di commercio estero. I nostri obblighi di esportazione non vengono trasferiti in via generale al Cliente.
19.2 Il Cliente fornisce tempestivamente le informazioni su destinatario, utilizzatore finale, Paese di destinazione e utilizzo previsto necessarie per i controlli di legge e coopera alla documentazione dell’uso finale richiesta. Richiediamo soltanto le informazioni necessarie per l’operazione concreta. Devono essere rispettati i divieti inderogabili e le autorizzazioni delle autorità necessarie; non è dovuta alcuna esportazione o prestazione illecita.
19.3 Se riconosciamo un impedimento giuridico all’esecuzione, informiamo tempestivamente il Cliente. La possibilità di sospendere le prestazioni, sciogliere il contratto o rimborsare pagamenti dipende dai presupposti concordati e di legge. Questa disposizione non giustifica una violazione di obblighi a noi imputabile, in particolare l’omessa presentazione colpevole di una domanda di autorizzazione.
20. Visite aziendali e riservatezza
20.1 Le visite aziendali del Cliente e delle persone da lui incaricate devono essere preventivamente concordate con noi. I visitatori si registrano alla reception prima di accedere alle aree di produzione, sviluppo o ad altre aree riservate ed entrano soltanto nelle aree per le quali sono stati autorizzati. Rispettano le ragionevoli regole di sicurezza e di accesso loro comunicate; ove necessario per proteggere le persone o le informazioni riservate, la visita si svolge con accompagnamento. Il Cliente informa preventivamente i propri visitatori di tali requisiti.
20.2 L’obbligo di riservatezza previsto al punto 17 comprende anche le informazioni apprese durante una visita aziendale mediante consultazione, osservazione o colloqui, contrassegnate come riservate o riconoscibili come tali in base alle circostanze. Ciò riguarda in particolare sviluppi, progetti, procedimenti di produzione, parametri di processo e informazioni dei nostri clienti e partner commerciali aventi tali caratteristiche di riservatezza. Restano applicabili le eccezioni previste al punto 17.2.
20.3 Prima di accedere a tali aree deve essere concluso un accordo di riservatezza per visitatori adeguato alle concrete esigenze di protezione, salvo che il visitatore interessato sia già soggetto a un obbligo equivalente di riservatezza. L’accordo viene consegnato alla reception per l’esame e la sottoscrizione. Ciò non comporta una penale contrattuale aggiuntiva né un ampliamento della responsabilità già concordata. Un obbligo personale del singolo visitatore deriva dall’accordo separato da lui concluso, e non dalla sola pubblicazione delle presenti condizioni generali.
20.4 Fotografie e registrazioni video e audio, nonché la scansione o altra acquisizione digitale di documenti, impianti o componenti riservati, richiedono il nostro previo consenso espresso. Restano ferme le segnalazioni e le divulgazioni protette dalla legge e le altre facoltà inderogabili; si applicano in particolare le eccezioni previste al punto 17.2.
20.5 Le presenti disposizioni non possono escludere né ostacolare in modo irragionevole i diritti concordati di audit, verifica, visita e accettazione delle prestazioni, in particolare quelli previsti al punto 13. Le parti concordano le misure di protezione necessarie in modo da consentire l’esercizio di tali diritti. Restano fermi i poteri legali di accesso, controllo e acquisizione di informazioni delle autorità competenti.
21. Legge applicabile, foro competente e disposizioni finali
21.1 Il rapporto contrattuale è regolato dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). Restano ferme le disposizioni inderogabilmente applicabili sottratte alla scelta della legge.
21.2 Se il Cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, Colonia è il foro esclusivo per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale. Se il Cliente soddisfa tali requisiti soggettivi e ha sede in Germania, possiamo inoltre citarlo presso il suo foro generale in Germania. Per i contratti transfrontalieri l’accordo si applica secondo le norme internazionali di competenza applicabili e i relativi requisiti di forma. Restano fermi i fori esclusivi inderogabili.
21.3 La presente versione è stata redatta in lingua tedesca. La lingua contrattuale e, se del caso, la versione linguistica prevalente in presenza di traduzioni vengono espressamente concordate. L’invio di un testo incomprensibile non determina automaticamente una valida incorporazione nel contratto.
21.4 Se singole disposizioni sono invalide o non fanno parte del contratto, la validità del contratto restante e l’integrazione delle lacune sono disciplinate dalle norme di legge, in particolare dal § 306 BGB. Per il contratto concreto resta determinante la versione di volta in volta validamente concordata; le versioni successive non diventano automaticamente parte dei contratti esistenti.
